Conflitto sociale e giustizia del lavoro

1 Marzo 2015
Young mine workers America 1910Giuliana Mura

Apro con il titolo di un Convegno Nazionale di Magistratura Democratica  che si svolgerà a marzo in Calabria “Diritti giurisdizioni e futuro. Il ruolo dei giudici nell’epoca dell’incertezza”. Se lo son incerti  i confini  per gli eccellenti togati  figuriamoci per i cittadini. Invece no, uomini e donne di poca fede,  perché –  Eureka o Kalimera dato che è tanto di moda la Grecia – il  Jobs Act , termine anglofono e non ellenico,  da  marzo sarà ufficialmente in vigore e risolveranno i nostri destini  i decreti che il governo ha portato in Consiglio dei ministri a conclusione di un iter  parlamentare di circa due mesi.  Iter che a mio avviso dura da anni  di esecutivo di centrodestra. Gli schemi di decreto legislativo concernono le tipologie su  cui l’esecutivo ha centralizzato l’attenzione  in sede di attuazione: licenziamenti, contratti e ammortizzatori sociali.  Vi ricordate  il tormentone estivo di anni fa quando eravamo giovinetti e  ancora credevamo? “Dammi tre parole  – Sole Cuore Amore”.  Il manuale delle parole che ingannano e tendono ad un significato per arrivare ad un fine differente. Come gli anziani  torno al motivo degli articoli che m’accingo a scrivere: il senso dei termini legislativi nell’uso e pratica comune e la loro applicabilità. Il fine ultimo, se proprio vogliamo descriverla con simbolismo, è l’ombrellino che Altan “appoggia” al Cipputi nelle vignette più realiste del Re. Il testo modifica la regolamentazione dei contratti: al Renzi  secondo Matteo, che agli evangelisti piace tanto, preme celebrare come si avvii l’abbandono di contratti a collaborazione, come co.co.co e co.co.pro.  e coccodè che hanno  invaso  il mercato negli ultimi tempi, specie per le nuove assunzioni  di giovani di buone speranze. All’art.1 della Costituzione si è sostituito  l’art.1  capo I  attuativo Jobs Act che esordisce “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”  E’ così ? Spariscono le collaborazioni, oh yeah, ma  restano  alcune  fattispecie di rapporto interinale, i rinnovi di contratti a termine nell’arco di 36 mesi, prima di definire l’assunzione a tempo indeterminato, per esempio. Il rapporto di assunzioni stabili nel settore privato muterà forma. Inoltre, altre quisquilie: nasce l’Agenzia unica, l’assegno di disoccupazione a due anni. Confermate le modifiche al licenziamento di tipo economico e disciplinare, che costituiranno modalità sufficienti a evitare il diritto al reintegro. Rimane inalterato il licenziamento discriminatorio. Dopo l’incontro coi sindacati, presentazione e uscita in Gazzetta.  E  quivi cominciamo a intravedere l’ombrellino di Ciputtiana memoria.  Incontro  di cui  Landini ebbe il piacere di constatare l’anteprima nelle piazze romane e che per l’appunto  conduce ad una proposta della Camusso di raccolta firme per lo Statuto dei diritti dei  lavoratori. Dato che la n.300/1970  è stata svuotata di contenuti  da queste quisquilie normative qua e là. Tra un incontro e l’altro e tra una ratio legis  tra  governi  di cui cercherò di mostrar la continuità .Ciò che Berlusconi e Monti non riuscirono il “miracolo”centro destristra del Vangelo secondo Matteo si è compiuto. Ragà (acronimo di ragazzi)  prendiamo un vocabolario di lingua italiana  e soffermiamoci sul temine “incontro”  “contratto” e “comune” . Torniamo all’articolo 1 del decreto attuativo e chiediamoci con quali criteri, quali forme il contratto a tempo indeterminato costituirà la forma di lavoro “comune” senza un riforma strutturale del mercato che veda pari il ruolo, la dignità del lavoro e dell’art.36 della Costituzione nei diritti inesigibili. Proviamo ad interpretare i dettati normativi secondo un riassunto di storia  giurisprudenziale, di fattispecie tipiche che definirebbero quella di cui sopra  il suggello di una “controriforma” iniziata ad arte anni orsono. E ci ha colti impreparati senza  leaders e contenuti  giusti  anche nelle sinistre tese a frammentarsi e litigarsi nei loghi e sottoluoghi inesistenti: senza  il Mister adatto, poca squadra, no  contropiedi o centrocampo da  Ringhio o Pirlo o chessochè  cui la nostra Nazionale manca da tempo, così mi spiega un caro amico amante del calcio. Mi fido? Azzardo oltre: se nei nostri Tribunali manca lo strumento adeguato a monte della tutela, la Lex sed Lex, o se essa assume confini incerti, la magistratura, la difesa delle parti (datore e dipendente) sempre più esosa non può essere luogo dove  giustizia tende ad essere  amministrata in nome del popolo sovrano. Vado ad annoiarvi con alcuni casi realmente accaduti nell’istorica patria, con quella definita “ controriforma  della giustizia del lavoro” e vediamo se convinco almeno uno che avere consapevolezza dei propri diritti e doveri ed usarli come forma di partecipazione attiva vale sempre la pena. Sempre: a me hanno educato così, che ci posso fare se i miei erano comunisti e coerenti,  senza dubbio più di me. Sempre e oltre i partiti i sindacati i governi i parlamenti  che succedono nel tempo, voltiamoci,  in questi  tempi per capire come si è arrivati al “miracolo” del milione dei posti di lavori  che non ci sono, se non in nero,con evasioni fiscali di pochi che tengono l’ombrello per il manico  e meno dignità per le solite moltitudini di  Cipputi. Un esempio per tutti: nella  n.183/2010(cd. collegato lavoro) –  descrivono F. Amato e S. Mattone  in “Questione Giustizia”  – una  maggioranza di centro destra  aveva quale obiettivo sul versante  giustizia del lavoro e relazioni industriali  ridurre l’ambito di giurisdizione, indebolire le organizzazioni sindacali non disposte ad abbandonare il ruolo “conflittuale”, isolare  la condizione dei dipendenti  in una partita impari con le controparti deboli non incisive  come tali sul contenuto del contratto e condizioni di lavoro. Erodere , dulcis in fundo, l’argine tradizionalmente rappresentato dalla inderogabilità  della norma e contratto collettivo. Stiamo parlando di  gerarchia delle fonti, signori miei, che è un principio di carattere costituzionale perché ad ogni norma corrisponde l’importanza di un diritto fondamentale derogabile o meno  da una norma di pari importanza. E qui  che  siamo arrivati con la continuità centrodestrista renziana al periodo tragico recente.  Accordi separati  2009, altro esempio, che accerchiarono  la Fiom  nell’accordo aziendale imposto nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, seguito dal  contratto collettivo, anch’esso separato, per la categoria dei metalmeccanici. Patti collettivi che proposero un modello  di relazioni industriali  spaccando il fronte unitario operaio sindacale  e che il padronato diffuse facendo leva  sulla necessità di “ridurre il costo del lavoro “ per affrontare la cd. globalizzazione. Non dimentichiamo neanche Melfi, il clima di rivendicazione di potere da parte datoriale  ed i licenziamenti  del gruppo Fiat. Il contratto collettivo pensato secondo l’art.2 e  3 della Costituzione  non costituisce più la diga del trattamento minino indiscutibile ma è derogabile  in pejus mediante “accordo” delle parti. Se le tipizzazioni dei motivi  legittimanti il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo possono in virtù di un accordo individuale  superare la disciplina  concordata in sede  negoziale e fondata su precisi criteri di gradualità  delle sanzioni,  se l’arbitrato di cd. equità  possa  travolgere il contenuto dei diritti  e doveri sanciti dalle parti sociali.  Se tutto potesse realizzarsi  verrebbe meno la funzione  del contratto  collettivo nel costituire la disciplina  giuridica comune (ripensiamo al concetto di comune usato nel cd. Jobs Act) dei rapporti inerenti la categoria alla quale si applicherà. E nell’obbligare  i singoli ad uniformare ad esso il contenuto di contratto individuale. Così  fu che  le forze politiche del centrodestra – compresi  i propugnatori della legalità  (ma quale legalità e quale Legge ) – scelsero di mettere in piedi la macchina da guerra  che modifica il diritto sostanziale  al lavoro dignitoso ed il principio solidaristico  ed egalitario della Costituzione. Sin a giungere alla dissuasione –   in primis di carattere economico e parimenti di iter processuale – dall’azione giudiziaria tramite la penalizzazione della posizione del lavoratori. Ma oltre alle sedi processuali sopravvivono prima  luoghi altri di incontri e partecipazioni, di possibili  cambiamenti  di allenatori e calciatori  e che  realmente corrispondano ad una progressione e non retrocessione, mi spiega sempre il mio amico amante del calcio. Questo articolo è  proprio per ringraziare coloro che sul campo e centrocampo ci sono in qualche modo da allenatori, mediani , marcatori, difensori e alle sinistre e mi inducono a credere che sia vero: ci sono  i miei compagni avvocati che ogni giorno spesso gratuitamente difendono il lavoro dignitoso sempre più inesistente, gli  amici già cassaintegrati ora disoccupati dell’Asinara, i  magistrati imparziali che tendono anche all’ultimo baluardo di  umanità nella legalità costituzionale, i  lavoratori che silenziosamente tirano e tirano  avanti  e tirano la cinghia… Al mio severo docente di diritto del lavoro,ormai scomparso, che mi diede 30 con lode perché , così mi disse “ l’esaminanda  ha  sviluppato una ragione critica ed imparziale ancor prima che tra i codici e codicilli nella giustizia sociale praticata nei luoghi di conflitti lavorativi” –  La raccolta di firme volendo Landini  o Camusso e molti di noi a mio avviso s’ha da fare.

 Nell’immagine: Young mine workers America 1910

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