I migranti e l’eclisse del diritto

23 Agosto 2018
[Livio Pepino]

Non sono tra i pasdaran dell’interventismo giudiziario e, anzi, diffido di chi pensa che le grandi questioni politiche e sociali si risolvano nelle aule dei tribunali. Ciò vale anche per le migrazioni. Non spetta ai giudici definire contenuti, modi e forme delle politiche in tale settore e del governo delle migrazioni. Esistono, peraltro, delle regole che la comunità internazionale e i singoli Stati si sono date che fissano la cornice entro cui si dispiegano le scelte politiche. E quelle regole valgono per tutti, compresi i governanti. È questo il senso del diritto, da che le grandi convenzioni internazionali e il costituzionalismo del secondo dopoguerra hanno cercato di affrancarlo dal ruolo di puro strumento di tutela dei più forti e di trasformarlo in veicolo di garanzia per tutti. Ed è questo il senso dello Stato di diritto, della divisione dei poteri, dell’indipendenza delle giurisdizioni.

Questo delicato equilibrio sta venendo meno nel disinteresse e nel silenzio dei più.

C’è nel Mediterraneo, al largo di Lampedusa, una nave della guardia costiera italiana con a bordo 177 migranti raccolti in mare, tra cui bambini e donne in precarie condizioni di salute, ferma da giorni in attesa di essere autorizzata ad attraccare in qualche porto italiano o maltese (in un’odissea che ricorda in modo sinistro la vicenda della Saint Louis e del suo carico di oltre 900 ebrei in fuga dalla Germania nazista cui fu impedito, nel 1939, l’attracco a Cuba e negli Stati Uniti). E c’è un ministro degli interni italiano, nel silenzio complice del presidente del Consiglio, che minaccia, in mancanza di una disponibilità europea a collocare i migranti, di rimandarli in Libia. Forse si troverà, a breve, una soluzione. Me lo auguro. Ma, in ogni caso, resta la “sospensione del diritto” per più giorni. E non è la prima volta: né del “blocco” di una nave né del riaccompagnamento dei migranti in Libia, come denunciato anche in un recente esposto alla Procura della Repubblica di Napoli.

Le violazioni del diritto internazionale e interno sono molteplici ed evidenti e a poco rileva, sotto questo profilo, la diversa ricostruzione della vicenda delle autorità maltesi e di quelle italiane. Secondo queste ultime i migranti sono stati raccolti in mare perché a rischio di naufragio, mentre secondo le prime non si è trattato di soccorso e i migranti sono stati intercettati e presi a bordo per evitare che arrivassero a Lampedusa con la loro imbarcazione.

In entrambi i casi le norme del diritto internazionale e di quello interno sono esplicite.

Il diritto del mare prevede l’obbligo di salvare chi si trova a rischio della vita e la Convenzione di Amburgo del 1979 prescrive che i salvataggi vengano effettuati «nel modo più efficace possibile» accompagnando i naufraghi in un «porto sicuro», cioè nel porto più vicino (punto 3.1.9): cosa del tutto diversa dal trattenerli e farli vagare in mare, in condizioni fisiche e psichiche precarie, per giorni e giorni e nella più totale incertezza delle prospettive. Per non dire della minaccia di riaccompagnare i migranti in Libia, cosa che precluderebbe loro la possibilità di richiedere il riconoscimento del diritto di asilo o dello status di rifugiato, previsti dalla Convenzione europea dei diritti umani e della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, e violerebbe il divieto di espulsioni collettive di cui all’art. 4 Protocollo n. 4 CEDU (pratica per cui l’Italia è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sin dal 2012). Tale quadro è confermato e aggravato dalle norme di diritto interno, applicabili in ogni caso dal momento in cui i migranti si trovano a bordo di una nave battente bandiera italiana. L’articolo 10, comma 4, del Testo unico sull’immigrazione del 25 luglio 1998 (come risultante dalle successive integrazioni e modifiche) vieta il respingimento di chi intende chiedere asilo e il successivo articolo 19, comma 1 bis, pone analogo divieto per i minori non accompagnati e per le donne in stato di gravidanza o subito dopo il parto. Non solo, ma una norma generale del codice penale, l’articolo 593, comma 2, prevede come omissione di soccorso, tra l’altro, il comportamento di chi «omette di prestare l’assistenza occorrente a una persona ferita o altrimenti in pericolo» (e ciò anche a prescindere dai ben più gravi reati che potrebbero essere integrati dalla consegna dei migranti a organi o istituzioni che pratichino la tortura o attentino alla loro incolumità).

Non diversa – e, se possibile, ancora più censurabile – la situazione, ove l’imbarco fosse avvenuto non già a fini di evitare un naufragio ma per impedire il raggiungimento diretto dell’Italia da parte dei migranti. In questo caso, infatti, potrebbero aggiungersi i reati previsti dagli articoli 605 (sequestro di persona) e/o 610 (violenza privata) del codice penale, determinati dalla avvenuta costrizione dei migranti, senza titolo giuridico legittimo, ad abbandonare la loro imbarcazione e a salire e trattenersi sulla nave italiana.

Il numero e la gravità delle violazioni non lasciano dubbi sul carattere discriminatorio e razzista delle scelte del ministro dell’interno e del Governo nella sua interezza. Non è una sorpresa, e non lo è neppure il balbettio dell’opposizione parlamentare, che a politiche analoghe ha dato corso in passato, delegando il controllo dei flussi migratori alle autorità libiche, debitamente equipaggiate e finanziate, nonostante le documentate violazioni dei diritti umani dalle stesse praticate.

Ciò che sorprende e preoccupa è il silenzio delle autorità e delle articolazioni sociali cui spetta, in diversa misura, il compito di far rispettare le regole fondamentali del diritto (o di richiamare alla necessità di tale rispetto). Tace la cultura giuridica, cui competerebbe ricordare alla politica il ruolo del diritto. Ma tacciono soprattutto le istituzioni di garanzia. Tace il presidente della Repubblica, garante di una Costituzione il cui articolo 2 «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo» e il cui articolo 10, comma 3, prevede che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». Tacciono, e latitano, le Procure della Repubblica potenzialmente interessate, che mostrano una prudenza singolarmente contrastante con la sollecitudine usata nel criminalizzare le ONG impegnate a salvare i naufraghi (nei cui confronti sono state avviate indagini ed emessi provvedimenti cautelari rivelatisi in gran parte infondati e smentiti una volta arrivati al vaglio dei giudici). Fino a quando?

Così – è bene ricordarlo – muore lo Stato di diritto.

Livio Pepino, già magistrato e presidente di Magistratura democratica, dirige attualmente le Edizioni Gruppo Abele. Da tempo studia e cerca di sperimentare, pratiche di democrazia dal basso e in difesa dell’ambiente e della società dai guasti delle grandi opere. Ha scritto, tra l’altro, Forti con i deboli (Rizzoli, 2012), Non solo un treno. La democrazia alla prova della Val Susa (con Marco Revelli, Edizioni Gruppo Abele, 2012) e Prove di paura. Barbari, marginali, ribelli (Edizioni Gruppo Abele2015)

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