Il referendum elettorale leghista davanti alla Corte costituzionale

16 Gennaio 2020
[Francesco Pallante]

Fin dalla sua prima sentenza, la n. 1 del 1956, la Corte costituzionale ha svolto un ruolo insostituibile a difesa della Costituzione repubblicana. Sancendo la prescrittività di tutte le disposizioni costituzionali – non solo delle regole aventi contenuto puntuale, ma anche delle norme di principio e di programma – quella sua prima pronuncia smentì le tesi “ottocentesche” incentrate sul primato della legge ancora sostenute dalle più alte giurisdizioni ordinarie, inverando quella che lo storico delle istituzioni Maurizio Fioravanti ha definito una delle due grandi «trasformazioni costituzionali» dell’età repubblicana (l’altra è l’apertura alla creazione di un ordine giuridico sovranazionale).

Nei decenni, la Corte ha progressivamente affinato i suoi strumenti e ampliato i suoi campi di azione: talvolta suscitando perplessità e critiche nella dottrina, soprattutto per l’indebolimento dei presupposti di controllabilità del suo operato; ma sempre avendo per guida il proprio ruolo di garante della Carta fondamentale e la capacità di realizzarlo con la giusta combinazione di prudenza, creatività e coraggio, anche quando le condizioni generali non erano le più favorevoli allo svolgimento del suo ruolo.

Non si possono, tuttavia, tacere due vicende di questa storia altrimenti di successo che risaltano per negatività, a causa dei pervasivi effetti di sistema dispiegati: la debolezza con cui fu affrontata la vicenda Mediaset a cavallo degli Anni Novanta e la superficialità con cui fu ammesso il referendum manipolativo contro la legge elettorale proporzionale in quegli stessi anni.

La prima vicenda – segnata soprattutto dalle sentenze n. 826 del 1988, con cui furono salvati i “decreti Berlusconi” voluti da Craxi, e n. 420 del 1994, con cui, nonostante la riconosciuta incostituzionalità della “legge Mammì”, fu mantenuta la situazione di duopolio Rai-Mediaset di fatto esistente – agevolò la successiva ascesa politica di Berlusconi, inverando un’anomalia democratica segnata dalla confusione, nella medesima persona, di potere economico, potere mediatico e potere politico. Se non è ormai così raro trovare, a livello internazionale, esempi di magnati della comunicazione lanciati alla conquista del potere politico, non si può dimenticare che a fare da apripista è stata proprio quella vicenda italiana che la Corte non ebbe la capacità, o il coraggio, di inquadrare in modo costituzionalmente adeguato.

La seconda vicenda – segnata dalla sentenza n. 32 del 1993, con cui fu ammesso il referendum che avrebbe trasformato la legge elettorale da proporzionale in maggioritaria – ha innescato una trasformazione così profonda degli assetti costituzionali che, sebbene abbia riguardato una legge ordinaria, la gran parte dei commentatori ha ritenuto di doverla trattare come se si fosse verificato un cambio di Costituzione (da cui l’abuso dell’espressione “Seconda Repubblica”). In esito a quel referendum, il modello costituzionale si è rapidamente trasformato e al posto della dialettica parlamentare, dei partiti politici e della rappresentanza democratica abbiamo ottenuto il decisionismo governativo, i leader carismatici e la democrazia diretta. Da allora, una minoranza politica, artificialmente gonfiata in maggioranza parlamentare, ha sempre governato il Paese, sostituendo la tortuosa strada della costruzione del consenso con la scorciatoia della manipolazione elettorale.

Il punto è che quel referendum del 1993 era inammissibile. L’art. 75 Costituzione disciplina il referendum esclusivamente come abrogativo, vale a dire “eliminativo” di una legge, mentre al corpo elettorale venne allora offerta la possibilità di sostituire una legge con un’altra: vale a dire di fare del referendum un uso propositivo. Abrogando solo alcune parole della legge, di per sé prive di significato autonomo, si produsse un “ritaglio” lessicale tale per cui la legge proporzionale divenne maggioritaria: l’esatto opposto di quel che era in origine. Unico limite posto dalla Corte: che, una volta approvato il “ritaglio”, la legge risultasse comunque immediatamente applicabile, per non rendere ineleggibile il Parlamento in caso di scioglimento anticipato.

Oggi ci risiamo. Il referendum leghista domani all’esame della Corte – teso all’abrogazione della quota proporzionale prevista nel sistema elettorale – ha la medesima natura propositiva di quello del 1993, dal momento che la sua approvazione produrrebbe la trasformazione della legge elettorale da prevalentemente proporzionale a esclusivamente maggioritaria. In più – lo ha chiaramente spiegato Andrea Fabozzi su il manifesto il 12 gennaio – manca questa volta il requisito della immediata applicabilità della legge di risulta, a meno di non voler giocare con le parole come nemmeno un poeta ermetico oserebbe fare.

Gli errori – si sa – servono per imparare. Dell’errore del 1993 paghiamo ancora oggi le conseguenze. C’è da augurarsi che la Corte costituzionale colga mercoledì l’occasione per, almeno parzialmente, rimediare.

[Da il manifesto]

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