Il Tar ha condannato il Ministero dei Trasporti sulle operazioni di soccorso in mare

1 Agosto 2019
[red]

Con una pronuncia del primo agosto il TAR Lazio ha ordinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere la documentazione relativa alle operazioni di soccorso. Secondo i giudici del tribunale amministrativo non si tratta infatti di operazioni militari e dunque anche su queste si applica il diritto diffuso e prevalente dei cittadini al controllo dell’attività della pubblicazione amministrazione.

L’associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione e la Coalizione Italiana delle Libertà e i Diritti Civili (CILD) per mezzo del collegio difensivo composto dagli avv.ti Lucia Gennari, Salvatore Fachile, Giulia Crescini e Gennaro Santoro avevano avanzato attraverso l’istituto dell’accesso civico previsto dalla legge 33/2013, in due determinati lassi di tempo, richiesta di accesso alle informazioni relative ai soccorsi intervenuti nel Mar Mediterraneo. Le due richieste di accesso civico nascevano dalla necessità di verificare se il centro di coordinamento nazionale del soccorso marittimo (IMRCC) di Roma, una volta ricevuta la richiesta di soccorso da parte di una imbarcazione in difficoltà, avesse correttamente adempiuto agli obblighi internazionali di ricerca e soccorso, in particolare al dovere di inviare la richiesta di soccorso a tutte le navi presenti e vicine alla imbarcazione di difficoltà.

Infatti il centro di coordinamento dei soccorsi italiano, facente capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è tenuto a rispettare precisi obblighi internazionali, ai quali non è mai possibile sottrarsi neppure per contrastanti ordini politici, altrimenti esponendosi a inadempimenti e condotte illegittime. Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti aveva rigettato la richiesta in quanto – astrattamente e potenzialmente – lesiva delle relazioni internazionali e in quanto ritenuta operazione militare.

Il tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza 1202/2019 del 1.08.2019 ha accolto i due ricorsi, poi riuniti in un unico procedimento e condannato la pubblica amministrazione alla trasmissione degli atti. Gli accessi nascono dall’esigenza di verificare il corretto adempimento degli obblighi internazionali nell’ambito delle operazioni di search and rescue da parte del centro di coordinamento nazionale del soccorso marittimo (IMRCC), posto che, durante i due periodi oggetto della richiesta di accesso civico, anche la nave Mare Ionio di Mediterranea Saving Humans si trovava in mare. Per la prima volta, di fronte al rigetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Tar ha fatto luce sul funzionamento dei limiti assoluti e relativi all’accesso civico alle informazioni e ai documenti, previsto dalla legge 33/2013 e successive modificazioni.

La sentenza è innovativa perché esclude la ricostruzione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti secondo cui le operazioni di ricerca e soccorso rientrerebbero tra le eccezioni assolute all’accesso previste dall’art. 1048 comma 1 lett. q) del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, ritenendo che le stesse possano configurare attività militari o attività NATO. Il giudice, al contrario, rifiuta la assimilazione delle operazioni di salvataggio ad attività militari per la mera ed occasionale possibilità che nelle operazioni di search and rescue siano impiegati dei natanti militari, rimanendo i due ambiti ben distinti. Infatti le operazioni di soccorso riguardano l’attuazione della Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (Convenzione S.A.R.), la quale sancisce l’obbligo di chiunque possa intervenire, di prestare assistenza in mare a persone in pericolo, con immediato avviso alle autorità competenti e ulteriore soccorso d’ufficio obbligatorio, che fa capo al Corpo delle Capitanerie di Porto. Il TAR, inoltre, rileva l’evidente e principale interesse pubblico alla conoscenza dei dettagli delle operazioni di soccorso in quanto le stesse rientrano in un settore di indubbio rilievo civico che ha ampio risalto anche nei mass-media e che l’importanza e la frequenza delle operazioni di cui trattasi, nonché la natura dei diritti fondamentali coinvolti, non possono risultare esclusi dall’attuazione del principio di trasparenza.

Il Tar ha quindi condannato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’esibizione dei documenti richiesti relativi al carteggio delle operazioni di soccorso avvenute nelle date 5-7 novembre e 8-12 ottobre, eventualmente criptando solo le parti che possono recare un pregiudizio concreto agli interessi pubblici, motivando puntualmente ed espressamente le singole ragioni di oscuramento anche attraverso una valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti.

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