Scuola e Costituzione: le ragioni del NO

16 Ottobre 2016
Foto Francesca Corona

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Amedeo Spagnuolo

La decisione, presa dal nostro governo oltre un anno fa, di porre la fiducia su un provvedimento così importante come la riforma della scuola è stato un atto molto grave in quanto ha confermato ancora una volta la volontà di questo governo di scavalcare di sana pianta il parlamento e una delle sue prerogative fondamentali. Uvvero esprimersi su questioni di rilevanza generale, come nel caso appunto della scuola pubblica, che coinvolgono un numero considerevole di individui della popolazione italiana, oltre al fatto che l’istruzione pubblica essendo un pilastro fondamentale del nostro stato sociale non doveva essere assolutamente oggetto di una riforma pasticciata e pericolosa realizzata da una oligarchia che ha mostrato nei fatti dilettantismo, ma anche pervicacia nel progetto di smantellare la scuola pubblica.

C’è bisogno di un tenace impegno politico di tutti coloro che si oppongono a questo modo oligarchico di esercitare l’agire politico, per fare ciò bisogna innanzitutto garantire alle opposizioni e al Parlamento di svolgere il proprio ruolo garantito in maniera chiara e netta dalla nostra Costituzione e, nello specifico, di individuare una lunga serie di profili d’incostituzionalità presenti nella legge 107 cosiddetta, beffardamente, “Buona Scuola”.

Vediamo un po’ più nel dettaglio quali sono questi profili d’incostituzionalità: Il primo riguarda L’alternanza scuola-lavoro ed il conseguente vulnus del diritto allo studio. La nuova alternanza scuola – lavoro prevista dalla legge 107, sembra palesemente in contrasto con il diritto allo studio nella parte in cui afferma l’obbligo e non la mera possibilità di esperienze lavorative per almeno 400 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti tecnici e professionali e 200 nel triennio dei licei. Tale imposizione è in contrasto con il diritto di solo studio e con il diritto di una valutazione che tenga conto esclusivamente del percorso scolastico. Con la legge 107 invece le esperienze extrascolastiche verranno valutate in sede di esame di Stato. Nel rispetto della Costituzione sarebbe auspicabile organizzare l’alternanza scuola – lavoro su base volontaria ed escludere le attività extrascolastiche dal giudizio valutativo finale.

Il secondo riguarda i nuovi poteri affidati al Dirigente Scolastico, infatti, tra le novità presenti nella legge 107, quella che senza dubbio fa più discutere riguarda l’enorme potere affidato a quello che una volta era chiamato Preside, concernente la facoltà di poter individuare il personale da inserire nell’organico d’istituto. Prima della 107 erano i docenti vincitori di concorso a scegliere, in base alla posizione in cui erano inseriti in graduatoria, la cattedra tra quelle disponibili nella regione prescelta. La nuova norma prevede che il Dirigente, per coprire i posti della scuola che dirige, propone incarichi triennali ai docenti di ruolo dell’ambito territoriale di riferimento.

Il dirigente può anche utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle nelle quali è abilitato, per fare ciò è sufficiente che il docente possegga competenze professionali e percorsi formativi coerenti con le discipline da insegnare. Lasciando perdere, in questa sede, i pericolosi meccanismi clientelari, tipici del nostro paese, che una tale norma potrebbe innescare, i suddetti poteri del dirigente sono lesivi di fondamentali diritti garantiti dalla nostra Costituzione ovvero uguaglianza; diritto al lavoro; buon andamento e imparzialità dell’agire amministrativo.

Il terzo riguarda Valutazioni, premialità e libertà d’insegnamento del docente. Bisogna sviluppare una riflessione approfondita sulle caratteristiche fondamentali del lavoro dell’insegnante che in democrazia devono avere una natura non subordinata frutto dell’esercizio costituzionale alla libertà dell’insegnamento sancito dall’art. 33. Affidando al Dirigente scolastico la facoltà di scegliere il personale da inserire nell’organico dell’istituzione scolastica si mette in discussione in maniera pericolosa la libertà d’insegnamento giacché la facoltà di selezionare il personale può costituire una gravissima forma di pressione e quindi di adeguamento alla volontà di chi dirige la scuola.

Lo stesso discorso si può fare per l’aspetto premiale introdotto dalla 107 che prevede la formazione di commissioni nelle quali sono presenti genitori e alunni e che assumono il ruolo di valutatori. Tutto ciò può pesare in maniera molto negativa sul lavoro dell’insegnante che avrebbe come valutatori quelli che valuta. Cosa molto diversa sarebbe utilizzare queste commissioni per verificare la ricezione del proprio lavoro e introdurvi dei correttivi, ma escludendo premialità di qualsiasi tipo.

Quello che sta succedendo nella scuola pubblica italiana cioè tentare di aggirare furbescamente i limiti posti dagli articoli della nostra Carta costituzionale e dunque disinnescarne l’impianto democratico, dimostra concretamente quanto possa essere devastante provare a modificare la nostra Costituzione non nell’interesse generale bensì per favorire gli interessi di una parte politica che sta cercando d’imprimere una pericolosa svolta oligarchica al nostro paese. Proprio per tutto quanto è stato detto finora è necessaria una mobilitazione generale a favore del NO, a proposito del referendum costituzionale del 4 dicembre, affinché l’Italia possa continuare ad essere una repubblica la cui “sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

1 Commento a “Scuola e Costituzione: le ragioni del NO”

  1. Imma Levante scrive:

    Condivido, mi piace.

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