I magistrati democratici sul divieto alla nave Diciotti

24 Agosto 2018

Stato Migrante – Foto di Roberto Pili

[red]
Il comunicato del coordinamento nazionale di Area Democratica per la Giustizia, il gruppo della magistratura associata aperto alla collaborazione di tutti i magistrati che si riconoscono nei valori della democrazia e della libertà sul sequestro imposto dal governo italiano a 177 migranti. (red)

Il divieto imposto dal governo italiano a 177 migranti, soccorsi in mare in zona SAR maltese dalla nave della guardia costiera italiana Diciotti, di sbarcare in un porto italiano per ricevere la necessaria assistenza ed ivi esercitare il diritto di richiedere asilo e protezione, integra la violazione di diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è imposta allo Stato italiano ed alle sue Istituzioni da norme cogenti di diritto interno ed internazionale.
Inoltre, la presenza tra i migranti di diversi minori non accompagnati ai quali solo nelle ultime ore è stato consentito di sbarcare, integra ancor più gravi violazioni di obblighi imposti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali a tutela dei soggetti minori, nonché dalla legge interna tra cui la recente L.47/2017 che prevede che “ in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di soggetti minori non accompagnati”-

L’indebito trattenimento integra la violazione di diversi altri cogenti obblighi dello Stato italiano. La Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979 (Convenzione SAR) obbliga gli Stati parte a “…garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare… senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata” ed a “…..fornirle le prime cure mediche o di altro genere ed a trasferirla in un luogo sicuro”, di talchè il par. 6.8 delle Linee Guida IMO impone che in caso di soccorso in mare sia ridotta al minimo la permanenza dei sopravvissuti a bordo della nave che ha effettuato il salvataggio.

L’art. 10 della Costituzione italiana garantisce l’accesso dello straniero al diritto di asilo e alla protezione internazionale e la nostra Carta costituzionale assicura allo straniero l’accesso ai diritti fondamentali, primo fra essi il diritto inviolabile alla libertà personale. Analoghi diritti sono assicurati dalla Convenzione Edu(art. 5 §1 Conv. Edu, art. 4 prot. addizionale n. 4 alla Convenzione Edu) e dall’ordinamento dell’Unione Europea (art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 67, 78 e 80 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Il trattenimento di 177 persone a bordo di una nave, peraltro senza che sia dato sapere in base a quale ordine formale, da chi impartito e con quale competenza, potrebbe integrare una indebita privazione della libertà personale, atteso che essa per esigenze di controllo dell’immigrazione irregolare può avvenire solo in forza di provvedimenti assunti «caso per caso», sotto il controllo dell’autorità giudiziaria (entro 96 ore al massimo; art. 13 Cost.; art. 14 D.lgs. n. 286/1998) e garantendo ai migranti l’accesso alle informazioni sulle procedure necessarie a richiedere l’asilo o altre misure di protezione.

Tale trattenimento non rispettoso delle norme internazionali e interne di tante persone, alcune delle quali, a quanto si è appreso, malate e bisognose di cure, tutte comunque di immediata assistenza, ha determinato, secondo quanto si è appreso dalla stampa, l’avvio di inchieste da parte di alcune Procure, le quali, è appena il caso di ricordare, hanno l’obbligo di accertare l’eventuale sussistenza di reati e la relativa responsabilità penale, da chiunque commessi.

E al di là dei profili penali, tale situazione espone lo stato italiano al rischio di nuove condanne da parte della Corte Edu, per violazione dell’articolo 5 § 1 della Convenzione ; in un caso che presenta alcune analogie con quello odierno la Corte ha condannato l’Italia per diverse violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo [Corte Edu, Grande camera, sentenza 15.12.2016, caso Khlaifia e altri c. Italia, in particolare §§ 97 e ss.], affermando con chiarezza che il trattenimento deve avvenire in forza di una base giuridica chiara ed accessibile, beneficiando delle garanzie fondamentali dell’habeas corpus, così come scolpite dall’art. 13 della Costituzione.

Ma, prima di tutto, il trattenimento dei migranti costituisce un’inaccettabile violazione di quel principio personalistico e di solidarietà umana che è alla base del patto sociale consacrato nella nostra Carta Costituzionale, che postula la centralità della persona.

Il rispetto di tale principio non consente a nessuno di strumentalizzare la vita, la salute e la dignità delle persone come mezzo di pressione politica.

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