Sulla proposta di legge regionale urbanistica sarda

1 Aprile 2017
Stefano Deliperi

Dopo anni di meditazioni, la Giunta regionale Pigliaru ha proposto la tanto attesa legge urbanistica sarda.

Sono testi complessi, recentemente pubblicati sul sito web istituzionale della Regione autonoma della Sardegna1Un elemento importante per la partecipazione e il coinvolgimento in scelte così rilevanti per l’Isola è dato dal quanto previsto nella medesima deliberazione di approvazione: “il disegno di legge sarà … pubblicato in una apposita sezione del sito istituzionale e aperto alle osservazioni di tutti gli attori coinvolti sui temi della pianificazione territoriale e paesaggistica: parti istituzionali, parti economiche e sociali, università, ordini professionali, organismi in rappresentanza della società civile, associazioni ambientali, soggetti portatori degli interessi e delle volontà dei territori”.

Ci sarà, quindi, una fase di partecipazione pubblica e, in quella sede, potranno trovar corpo approfondimenti e analisi critiche consone. Un’anticipazione doverosa di quanto opportunamente previsto dall’art. 25 del disegno di legge riguardo il dibattito pubblico sulle grandi opere (“La realizzazione di interventi, opere o progetti, di iniziativa pubblica o privata, con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, paesaggistica, territoriale, sociale ed economica è preceduta da un dibattito pubblico sugli obiettivi e le caratteristiche degli interventi”). Disposizione che si appresta a entrare nell’ordinamento regionale sulla scorta di quel debat public, la c.d. legge Barnier, la n. 95-101 del 2 febbraio 1995 e parzialmente modificata nel 2001-2002, che – secondo stime di esperti – ha ridotto dell’80% la conflittualità relativa ai progetti con sensibile impatto ambientale.

Vi sarebbero assoggettati progetti di rilievo nazionale o regionale relativi a porti e aeroporti, infrastrutture ferroviarie e stradali, elettrodotti e qualsiasi infrastruttura di passaggio e stoccaggio di materiale combustibile, bacini idroelettrici e dighe, opere di importo superiore ai 50.000.000,00 euro, così come su programmi e progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico, ricerca e sfruttamento di idrocarburi, grandi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto funzionali al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing. Inoltre, “nei casi in cui gli interventi proposti siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA), lo svolgimento del dibattito pubblico è condizione per l’avvio della procedura di valutazione”.

Poco sensata, invece, è la previsione della richiesta di svolgimento della procedura di dibattito pubblico da parte del “10 per cento dei residenti nel territorio interessato dall’iniziativa, che abbiano compiuto diciotto anni anche organizzati in associazioni e comitati” oltre che da Giunta regionale e Comuni ed eventuale amministrazione pubblica titolare del progetto. Basti pensare che per un progetto interessante la Città metropolitana di Cagliari (431.642 residenti) sarebbe necessaria la sottoscrizione di più di 43 mila residenti maggiorenni. Una follìa.

Analoga ambiguità (art. 25, comma 8°) è quella di subordinare l’intervento nel dibattito pubblico dei “residenti nel territorio interessato dall’intervento, sia in forma singola che in gruppi organizzati, le associazioni portatrici di interessi diffusi, nonché gli ulteriori soggetti che abbiano interesse per il territorio o per l’oggetto del processo partecipativo” alla “motivata valutazione sull’utilità della partecipazione da parte dell’amministrazione pubblica procedente”: anche un bambino comprende che l’amministrazione pubblica procedente così farebbe intervenire solo chi pare e piace.

Ma, a un primo esame, necessariamente balza agli occhi un elemento fortemente negativo, la possibilità – per l’ennesima volta – di incrementi volumetrici entro la fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia marina (mt. 150 nelle Isola minori) previsti dall’art. 31 del disegno di legge regionale, in palese violazione di quanto indicato nel piano paesaggistico regionale (P.P.R. – 1° stralcio costiero).

La previsione è incostituzionale: come già chiarito dalla sentenza Corte cost. n. 189 del 20 luglio 2016, infatti, ha affermato ancora una volta che le norme di tutela paesaggistica (e quelle del piano paesaggistico, in particolare) prevalgono sulle disposizioni regionali urbanistiche, visto che “gli interventi edilizi ivi previsti non possono essere realizzati in deroga né al piano paesaggistico regionale né alla legislazione statale”, in quanto “si deve escludere, proprio in ragione del principio della prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici (sentenza n. 11 del 2016), che il piano paesaggistico regionale sia derogabile”.

L’Assessore regionale dell’urbanistica Cristiano Erriu, intervistato da La Nuova Sardegna (19 marzo 2017), ha fatto in proposito affermazioni non corrette. Come si conciliano le novità della legge urbanistica con le norme del Ppr? C’è il rischio di uno stop da parte dei giudici della Consulta? La sentenza della Corte costituzionale (la n. 189/2016, n.d.r.) afferma che le norme del Ppr non possono essere derogate e in questa proposta di legge non cambia nulla. Nella fattispecie, tra i casi previsti dall’art. 20 del Ppr, si sta solo prendendo atto che la discrezionalità delle norme si è protratta ogni oltre ragionevolezza e che, quindi, se ne consente l’attuazione a chiunque rientri nelle condizioni stabilite, anche più restrittive, ma senza fare ricorso alle intese che hanno fatto discutere in questi anni“.

Quanto sostenuto dall’Assessore Erriu non sta in Cielo nè in Terra e nemmeno in Mare.     La disciplina del P.P.R. afferma testualmente riguardo la fascia costiera (“risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo“, art. 19 delle N.T.A. del P.P.R.) fuori dai centri abitati: “nelle aree inedificate è precluso qualsiasi intervento di trasformazione” (art.  20 delle N.T.A. del P.P.R.), mentre è consentita la “riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici o produttivi esistenti“.

Non si parla di nuove volumetrie o premi volumetrici che dir si voglia, e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 189/2016, ha affermato chiaramente che si tratta dell’unica interpretazione costituzionalmente corretta. Il libro dei sogni di cemento possono anche rimetterlo nel cestino dei rifiuti. Il Presidente della Regione Pigliaru afferma di voler “regole chiare”. Benissimo la “regola chiara” c’è già: nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina non si costruisce, punto e basta.

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