Parteolla, un territorio al servizio di una discarica
4 Luglio 2025[Stefano Deliperi]
A Serdiana (CA), nel bel mezzo della zona di produzione di eccellenze agricole, olearie e vitivinicole, del Parteolla, è presente fin dal 1984 – previa deliberazione Consiglio comunale n. 23 del 2 marzo 1984 – una discarica controllata di rifiuti urbani e speciali gestita dalla Ecoserdiana s.p.a., nelle località Su Siccesu e S’Arenaxiu.
Nel corso degli anni sono cresciuti fino a sette moduli per l’abbancamento dei rifiuti, le tipologie trattate, il quantitativo complessivo dei rifiuti stoccati, ormai superiore a quattro milioni di tonnellate.
Nel corso degli anni sono cresciute anche le fondate opposizioni da parte dei Comuni contigui, Donori in particolare, la cui zona artigianale è a soli settecento metri dalla discarica, e, soprattutto, da numerosi residenti della zona.
Nel 2019 la Provincia del Sud Sardegna accertò una grave contaminazione delle falde idriche (Cloruro di Vinile, Dicloro Propano, Dicloro Etilene) di predisporre un piano di caratterizzazione e di provvedere ai necessari interventi di bonifica ambientale (ordinanza n. 1 del 5 novembre 2019), per cui si afferma essere in corso da parte della Società di gestione della discarica un “progetto di M.I.S.O. (messa in sicurezza operativa), ex art. 242 del vigente D.Lgs. n. 152/2006, in quanto nell’ambito dell’attività di monitoraggio della discarica, sono stati rilevati superamenti delle C.S.C. di alcuni parametri nelle acque sotterranee, in alcuni piezometri della rete di monitoraggio dell’impianto.”.
Eppure, con la deliberazione Giunta regionale n. 21/27 del 17 aprile 2025, è stato concluso positivamente con prescrizioni il procedimento di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) ed è stato rilasciato il provvedimento ambientale unico regionale (PAUR) per un ulteriore modulo (l’ottavo) di 172 mila metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi per cinque anni.
Si sorvola sull’applicazione del principio di precauzione (artt. 191 TFUE, 301 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) riguardo ai corpi idrici recettori, si sorvola sulla bonifica ambientale tutt’altro che conclusa, si sorvola sugli impatti perduranti su un contesto agricolo di elevata qualità, soprattutto si sorvola su una gravissima, pluriennale, reiterata, violazione di legge e dei diritti della comunità locale.
La discarica, per ben 46 ettari, è stata realizzata su terreni a uso civico, appartenente al demanio civico di Serdiana (individuazione con determinazione ARGEA n. 7321 del 17 dicembre 2018), i cui unici titolari sono i cittadini di Serdiana.
E certo non vale a renderli in qualche modo acquisibili dalla società di gestione dei rifiuti il trasferimento della sede legale della società medesima a Serdiana nel 2024 (“con delibera dell’assemblea dei soci della società Ecoserdiana del 24/06/2024, è stato modificato l’art 2 dello statuto della società predetta, con fissazione della sede legale nel comune di Serdiana”).
Come noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017, regio decreto n. 332/1928 e s.m.i., legge regionale Sardegna n. 12/1994 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza).
I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).
Nel caso di specie, sono i cittadini residenti nel Comune di Serdiana sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civici (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.): la presenza di ampie aree ricadenti nel demanio civico di Serdiana rende impossibile la realizzazione del medesimo per carenza della titolarità giuridica delle aree stesse e per l’illegittimità della relativa radicale modifica territoriale che renderebbe non fruibili i relativi diritti di uso civico: infatti, il regime giuridico dei demani civici prevede la “perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché “l’utilizzazione del demanio civico … in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo” (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017).
E’ incredibile come la precedente autorizzazione all’ampliamento della discarica del 2019 (deliberazione Giunta regionale Sardegna n. 19/24 del 23 giugno 2019) abbia eluso la presenza dei diritti di uso civico ed è analogamente incredibile come si possa solo pensare che, ora, si possa superare la presenza dei diritti di uso civico con una mera autorizzazione al mutamento di destinazione e sospensione dei medesimi diritti per dieci anni (determinazione Ass.to reg.le Agricoltura RAS n. 852/17623 del 4 luglio 2024) affermando che “al termine della vita utile dell’attività le aree dovranno essere restituite alla condizione di naturalità ed alla destinazione agro-silvo pastorale, in conformità alle previsioni del piano di ripristino ambientale approvato dagli enti competenti in materia”, quando è pacifico e palese che una qualsiasi discarica controllata mai e poi mai potrà ritornare fruibile come pascolo o terreno agricolo per la collettività.
L’unica cosa sensata, una volta accertato l’utilizzo illecito delle terre collettive, sarebbe stata l’irrogazione delle sanzioni previste e l’avvio del procedimento di trasferimento dei diritti di uso civico su terreni pubblici di valore ambientale (art. 3, commi 8 bis – 8 quater, della legge n. 168/2017 e s.m.i.), vista la loro irreversibile trasformazione.
Non emergono consultazioni pubbliche delle popolazioni interessate e dei Comuni vicini, ma solo una strisciante volontà di asservimento perenne di quelle terre collettive alla lucrosa attività privatistica della gestione dei rifiuti.
L’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG), accogliendo le accorate richieste del locale Comitato popolare di salvaguardia del Parteolla, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Augusto Melis Costa, del Foro di Cagliari, ha pertanto impugnato davanti al T.A.R. Sardegna la deliberazione di Giunta regionale dell’aprile 2025.
Le richieste ai Giudici amministrativi sardi sono improntate al rispetto della legalità ambientale che, nel caso concreto, appare piuttosto sbiadita.
Stefano Deliperi è il portavoce del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)