Quando non si finisce mai di compiere abusi edilizi

8 Gennaio 2022

Pula, Agumu, abusi edilizi nelle serre Palomba, cartello di sequestro (2017)

[Stefano Deliperi]

Rilevante pronuncia della Suprema Corte di cassazione in materia di abusivismo edilizio. La sentenza Corte cass., Sez. III, 12 novembre 2021, n. 41180 ha affermato con chiarezza che qualsiasi intervento, di ogni natura, su opere già qualificate abusive costituisce una ripresa dell’attività illecita e integra una nuova ipotesi di reato.

Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente. Il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) così come quello della s.c.i.a., non è applicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere stati oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente.

RITENUTO IN FATTO
    1. Con ordinanza del 13 maggio 2021, il giudice di pace di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di La Rosa Salvatore e diretta ad ottenere la revoca dell’ingiunzione a demolire emessa dal P.M. in relazione al decreto penale di condanna del 7 luglio 005 emesso in relazione a reato edilizio.


    2. Avverso la predetta ordinanza La Rosa Salvatore propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo  di  impugnazione.

    3. Deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione, rappresentando che a fronte della nota della Polizia Locale del 3 maggio 2021 di riscontro ad appositi accertamenti disposti dal GE sulla eventuale avvenuta demolizione delle opere abusive di cui alla ingiunzione, il giudice adito avrebbe confuso talune opere citate nella predetta nota e realizzate dal ricorrente a seguito di denunzia di inizio di attività in sanatoria, pratica 525/06 prot. n. 56216 del 26 luglio 2006, con le opere oggetto di ingiunzione, effettivamente demolite, secondo quanto si evincerebbe dalla stessa nota, in data 24 marzo 2006.


CONSIDERATO IN DIRITTO
    1. Va premesso che si deduce in sostanza un vizio di motivazione per travisamento della nota della polizia locale del 3 maggio 2021. Dagli atti citati e da quelli ulteriormente allegati, come tali esaminabili da questa corte alla luce del vizio dedotto, emerge una complessa procedura, che ha visto il ricorrente procedere nel 2006 ad operazioni di demolizione, con accertamento tuttavia di opere in essere, nel 2021, presso lo stesso manufatto interessato dal decreto penale di condanna di cui alla ingiunzione, talune descritte come conformi a quelle oggetto dell’ordine di demolizione. La questione essenziale, sottoposta alla analisi del giudice, quale quella della avvenuta demolizione o meno delle opere indicate nella ingiunzione emessa dal P.M., è rimasta pressocchè irrisolta.
Consegue l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio della ordinanza impugnata. Il giudice nel procedere alla detta, concreta, verifica, dovrà tenere conto di consolidati principi in materia. Quali:
    •  quello per cui la demolizione ordinata dal giudice non riguarda soltanto l’immobile oggetto del procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo, ma anche ogni altro intervento eseguito successivamente che, per la sua accessorietà all’opera abusiva, renda ineseguibile l’ordine medesimo, non potendo consentirsi che un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l’integrale attuazione dell’ordine giudiziale di demolizione dell’opera cui accede e, quindi, impedire la completa restitutio in integrum dello stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva, poiché, se così non fosse, si finirebbe per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza illegalmente realizzate (in motivazione, Sez. 3 – , n. 51058 del 09/10/2018 Rv. 274093 – 01 Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016 (dep. 2017), Molinari, Rv. 268831);
    • quello per cui l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 Rv. 260972 – 01). Va in proposito altresì sottolineato che non possono ritenersi lecite, ancorchè non richiedenti astrattamente autorizzazione o fornite di un formale titolo autorizzatorio, le opere che, seppur autonomamente e astrattamente qualificabili come interventi privi di rilevanza penale, siano realizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati o condonati. (Sez. 3, n. 18199 del 07/04/2005 Rv. 231527 – 0; Sez. 3, n. 41079 del 20/09/2011 Rv. 251290 – 01, Sez. 3, n. 9130 del 06/07/2000 Rv. 217215 – 01). In tal senso si è espressamente precisato, anche di recente, che qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3 – n. 48026 del 10/10/2019 Rv. 277349 – 01).Facendo applicazione di tale principio generale, si è tra l’altro precisato che in tema di reati edilizi, il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) non è applicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere stati oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente. (Sez. 3 –  n. 41105 del 12/07/2018 Rv. 274063 – 01; e ancora, con riguardo a interventi ricondotti astrattamente al regime di denuncia di inizio attività (DIA), o di Scia, rispettivamente, sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014 Rv. 261330 – 01; Sez. 3, n. 30168 del 24/05/2017 Rv. 270252 – 01);
    • quello per cui ai fini della revoca dell’ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell’esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell’opera e, ove l’immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019 Rv. 277668 – 01); si tratta di principio estensibile anche ai casi di sopravvenuto permesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01; per entrambi i casi, la “sanatoria” per essere considerata legittima (così da escludere l’abusività di opere ulteriori realizzate dopo la stessa) deve avere riguardato l’intero immobile, costituendo altro principio generale quello per cui la sanatoria (condono o permesso di costruire ex art. 36 cit.) deve riguardare l’intero complesso degli interventi abusivi realizzati, non potendosi essa configurare rispetto a “parte” degli interventi o in casi di “previa” demolizione di “parte” dell’abuso. Si è in proposito evidenziato dalla Suprema Corte, quale principio estensibile, mutatis mutandis, anche al condono, che è illegittimo, e non determina l’estinzione del reato edilizio di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la “ratio” della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica. (Sez. 3 – n. 28666 del 07/07/2020  (dep. 15/10/2020 ) Rv. 280281 – 01);
    • quello per cui posta l’unitarietà dell’ordine di demolizione, interventi su opere abusive ancorchè residuali rispetto ad altre demolite, sono anche essi abusivi in assenza di previa sanatoria o condono che riguardino l’integralità dell’opera unitaria.

    2. Consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace tribunale di Catanzaro.


P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di  Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2021

Maracalagonis, Baccu Mandara, cartello sequestro preventivo (foto S.D., archivio GrIG)

Dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 27 dicembre 2021

Cass. Sez. III n. 41180 del 12 novembre 2021 (CC 20 ott 2021)
Pres. Rosi Est. Noviello Ric. La Rosa
Urbanistica. Intervento effettuato su costruzione abusiva.

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