Ecco la sentenza relativa al cantiere edilizio a Tavolara
18 Luglio 2025[Stefano Deliperi]
E’ davvero istruttivo leggere la sentenza conclusiva del procedimento penale sui contestati abusi edilizi del cantiere sull’Isola di Tavolara (Olbia) emessa dal Tribunale di Tempio Pausania.
Così la sentenza Tribunale Tempio Pausania, 27 gennaio – 28 aprile 2025, n. 41.
“Con decreto in data 20 ottobre 2020 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania ha citato a giudizio gli odierni imputati, generalizzati in atti, davanti a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati a loro ascritti, meglio specificati nell’imputazione.
Nelle more del procedimento penale è stato disposto il sequestro preventivo d’urgenzadell’immobile di cui all’imputazione, convalidato dal Gip.
L’udienza del 7 gennaio 2021 è stata rinviata per legittimo impedimento del giudice.
L’udienza del 13 luglio 2021 è stata rinviata per esigenze legate al contenimento della pandemia da Covid-19, così come l’udienza dell’1 marzo 2022.
All’udienza del 7 giugno 2022 il giudice, dichiarata l’assenza di alcuni degli imputati, ha disposto un rinvio con ordine di rinnovazione della notifica nei confronti degli imputati per i quali non si aveva prova dell’avvenuta ricezione.
All’udienza del 22 settembre 2022, il giudice, in sostituzione del magistrato titolare trasferito ad altro ufficio giudiziario, ha disposto un rinvio in ragione del gravoso carico del ruolo.
All’udienza del 10.01.2023, il giudice, in sostituzione del magistrato titolare trasferito ad altro ufficio giudiziario, verificata la regolarità delle notifiche nei confronti di tutti gli imputati, si è riservato sull’eccezione svolta dalle difese in ordine alla costituzione di parte civile.
All’udienza del 9 maggio 2023 il giudice ha rigettato l’eccezione sollevata dalla difesa degli imputati sulla costituzione di parte civile, dichiarato la formale apertura del dibattimento e ammesso le istanze istruttorie rivolte dalle parti.
All’udienza del 5 ottobre 2023, mutato il giudice nella persona del sostituto del magistrato trasferito ad altro ufficio, sono stati sentiti i testi Simbula Alberto, Luzzoni Laura, Bosco Cecilia e Frassetto Francesca.
All’udienza del 14 novembre 2023, nuovamente mutato il giudice in sostituzione del magistrato titolare trasferito ad altro ufficio, si è dato atto dell’avvenuto deposito, da parte dei testi a difesa Meloni e Pagano, di un certificato medico a giustificazione della mancata comparizione.
All’udienza del 23 novembre 2023 è stato disposto un rinvio per legittimo impedimento di uno degli imputati.
All’udienza del 15 febbraio 2024, nuovamente mutata la persona del giudice in conformità alle disposizioni tabellari, è stato disposto un rinvio perché le parti non hanno prestato il consenso all’escussione dei testi presenti in aula (resi edotti del rinvio) per il mancato funzionamento dell’impianto di videoregistrazione.
All’udienza del 2 maggio 2024 è stata sentita la teste a difesa Meloni Sebastiana. Alla successiva udienza del 21 maggio 2024 è stato sentito il teste a difesa Conconi, mentre il teste Pagano ha giustificato la propria assenza; quindi, è stato disposto il rinvio per l’esaurimento dell’istruttoria e la discussione.
All’udienza del 20 giugno 2024, stante l’assenza dei testi della difesa, il giudice ha disposto l’accompagnamento coattivo del teste Barek regolarmente citato e, preso atto dell’assenza giustificata del teste Pagano e del teste Baran, ha disposto il rinvio per audizione dei residui testi a difesa e la discussione.
All’udienza del 10 settembre 2024 sono stati sentiti i testi Barek e Baran e, stante l’assenza giustificata del teste Pagano, è stato disposto un rinvio per la sua audizione mediante videocollegamento (con la Stazione dei Carabinieri o con il Tribunale più vicini).
All’udienza del 3 ottobre 2024, stante il legittimo impedimento del giudice titolare, è stato disposto un rinvio, per i medesimi incombenti, all’udienza del 19.12.2024.
All’udienza del 19 dicembre 2024, stante il legittimo impedimento del giudice titolare, è stato disposto un rinvio – in conformità alle disposizioni tabellari vigenti – sul ruolo del giudice supplente del giudice assente.
All’udienza odierna la scrivente, supplente del giudice titolare legittimamente impedito, ha rilevato l’intervenuta prescrizione dei reati contestati agli imputati per lo spirare del termine massimo di prescrizione e le parti sono state invitate a concludere.”
Diciotto udienze, dodici delle quali di rinvio (il 66,66%). Due terzi del processo è stato un mero rinvio.
Visto che “i periodi di sospensione … sono pari a complessivi sessanta giorni”, in poco più di cinque anni dall’accertamento dei reati, “accertati in data 3 settembre 2019 (verbale di sequestro preventivo in data 6 settembre 2019)”, si è giunti alla prescrizione.
Al contrario della farlocca assoluzione affermata da Vittorio Marzano, cittadino onorario di Olbia (“Dispiace perchè ‘il fatto non sussiste’ sarebbe stata la giusta sentenza ma accettiamo di buon grado questa assoluzione“), in realtà, “non emergendo dall’istruttoria svolta e in particolare dalle dichiarazioni rese a dibattimento dai testi dell’accusa, dai verbali degli atti irripetibili e dal fascicolo fotografico, alcuna prova evidente dell’innocenza degli imputati, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, nei confronti degli stessi deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione dei reati a loro ascritti.” Con conseguente restituzione dell’immobile già sotto sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.).
Prescrizione a cui il buon Marzano e compagni d’avventura giudiziaria han ovviamente visto bene di non rinunciare.
Anche perchè, per ben due volte (sentenza Corte cass., Sez. III, 9 maggio 2023, n. 19423, sentenza Cass. pen., Sez. III, 16 luglio 2020, n. 21181), la Corte di cassazione aveva negato il dissequestro del cantiere in quanto era giuridicamente impossibile alcuna legittima concessione in sanatoria.
Ed era stato un autorevole indirizzo espresso per il giudizio di merito.
Meglio, quindi, per costoro che non si giungesse in proposito a sentenza.
A nulla è giovato il rapido intervento della Procura della Repubblica e della Polizia giudiziaria: dopo l’esposto del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) per verificare la legittimità dei lavori (26 agosto 2019): dopo i controlli dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Cagliari, poneva (6 settembre 2019) il cantiere sotto sequestro preventivo, convalidato (13 settembre 2019) dal G.I.P. presso il Tribunale di Olbia. Con decreto del 20 ottobre 2020 citava direttamente a giudizio titolari dell’immobile, progettista, esecutori all’udienza del 7 gennaio 2021.
A nulla è giovata la costituzione di parte civile del GrIG nel procedimento penale, rappresentato e difeso dall’Avv. Susanna Deiana, del Foro di Cagliari.
La vicenda è davvero emblematica per capire come vanno le cose nel campo della giustizia in materia ambientale.
Sulla piccola isola gallurese di sono presenti una pluralità di misure di tutela: dal vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) al vincolo di conservazione integrale (art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989 e s.m.i.), alla presenza del sito di importanza comunitaria (S.I.C.)“Isola di Tavolara, Molara, Molarotto” (direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora).
E Tavolara ha atteso inutilmente giustizia.
Quella “giustizia” che spesso gareggia e perde contro la Chiocciola (Cornu aspersum), comunemente detta Lumaca.
Complimenti a chi ha ottenuto questo risultato, la giustizia negata.
Un risultato che difficilmente vorrà mutare qualsiasi legislatore pontifichi di qualsiasi riforma della giustizia, perchè si tratta di risultati che fan comodo a tanti interessi particolari di troppe persone.
Stefano Deliperi è il portavoce del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)