Alcune ragioni per il no, in una democrazia in sofferenza
19 Marzo 2026
Davvero i magistrati sono un potere fuori controllo? I magistrati sono i funzionari pubblici più rigorosamente selezionati e sul cui lavoro è previsto il maggior numero di controlli, essendo a essi demandato il compito di tutela dei diritti delle persone.
Il loro ampio raggio di intervento, in ogni settore sociale, richiede che il loro potere sia autonomo e indipendente rispetto a quello esecutivo e a quello legislativo (Art. 104 Costituzione). I controlli sono molteplici: a. nel corso delle ispezioni periodiche disposte dal Ministero della giustizia; b. attraverso numerose statistiche che verificano la loro produttività; c. per la vigilanza costante dei capi degli uffici giudiziari, che stabiliscono i criteri di organizzazione e distribuzione del lavoro sulla base delle risorse presenti (sistema tabellare); d. per ogni avanzamento di carriera, trasferimento o promozione a incarichi direttivi e semidirettivi, per i quali è richiesta la disamina puntuale dei provvedimenti emessi in un dato arco temporale (la cui scelta a campione, con criteri oggettivi prestabiliti, viene effettuata, in prevalenza, dai funzionari ministeriali in servizio nello stesso ufficio del magistrato); documentazione che sarà poi trasmessa unitamente ai prospetti statistici e a una relazione del capo dell’ufficio al parere del consiglio giudiziario, organismo distrettuale composto, oltre che da magistrati, da avvocati designati dai consigli dell’ordine del distretto e da professori universitari in materie giuridiche; essi devono esprimersi sulla professionalità dei magistrati redigendo pareri motivati sulla loro laboriosità, diligenza, capacità professionale ed equilibrio; i consigli vigilano e verificano, inoltre, eventuali disfunzioni negli uffici giudiziari del distretto. Solo dopo tale vaglio da parte dell’organismo distrettuale l’intera documentazione sarà inviata al Consiglio Superiore della Magistratura che la valuterà prima di pronunciarsi sull’assegnazione di incarichi, sui trasferimenti, sulle promozioni e le valutazioni di professionalità, sui provvedimenti disciplinari (Art. 105 Costituzione); e. a seguito della lettura dei provvedimenti emessi, l’eventuale contestazione nel merito e nella legittimità, che gli avvocati fanno nell’interesse dei loro assistiti, con ricorsi o appelli ad altro giudice (Corte di Cassazione, corte di appello, tribunale del riesame); giudici, questi ultimi, che a loro volta controllano e eventualmente confermano, annullano in tutto o in parte i provvedimenti contestati, oppure li rimandano all’esame di altro giudice; f. infine, i controlli sui provvedimenti emessi dai giudici degli uffici giudiziari del distretto di corte d’appello da parte delle procure generali della Repubblica, sui quali viene apposto un “visto”, a riprova dell’avvenuta lettura da parte dell’organo requirente.
Esiste dunque in Italia un sistema complesso di controlli sul lavoro dei magistrati, forse unico al mondo, a garanzia dei diritti dei singoli e della collettività. Un sistema che potrebbe eventualmente migliorarsi, ma con legge ordinaria.
E’ davvero necessario separare le carriere dei magistrati giudicanti da quelli requirenti? Al di là della previsione che “I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.” (Art. 107, co. 3 Costituzione) credo che sarebbe invece opportuno che permanga una cultura comune tra i magistrati giudicanti e quelli requirenti (e una possibilità di interscambio di funzioni, negli anni, proprio nell’ottica dell’arricchimento professionale). Anche in considerazione del fatto che i pubblici ministeri sono tenuti a cercare “prove sia a carico che a favore dell’indagato (art. 358 c.p.p.)”, e che il principio di legalità impone loro di agire esclusivamente nell’osservanza della legge a tutela dei diritti dei cittadini, con una imparzialità che non può dunque essere dissimile da quella dei colleghi giudicanti; forse ancora più faticosa, dovendosi armonizzare con la complessa attività investigativa e le sue tempistiche incalzanti, interagendo con le forze di polizia.
Le carriere di giudici e dei pubblici ministeri non si dovrebbero pertanto separare.
La severa deontologia dei magistrati, rispettosa del principio di legalità anche nel caso di relazioni amicali, parentali, di frequentazione con altri magistrati non può tradursi nel sospetto sistematico di un condizionamento nel giudizio; esistono già ad ogni modo strumenti per prevenire o censurare in date situazioni: l’astensione e la ricusazione, o l’assegnazione e il trasferimento ad altro ufficio dei magistrati legati da vincolo di coniugio o parentale.
Il caffè, la cena, la frequentazione amicale tra magistrati giudicanti e requirenti non può far temere di per sé il venir meno dell’obbligo di imparzialità del magistrato giudicante, più di quanto potrebbe essere il rapporto amicale con qualunque altra persona. La dimensione rituale della propria funzione ha in comune con quella ludica che ogni ruolo processuale -giudice, pubblico ministero e difensore- viene interpretato fino in fondo, nel suo modo peculiare secondo le regole stabilite, a prescindere dunque dai rapporti personali. Cosciente ognuno dei diritti o interessi singoli o collettivi sottesi ai propri compiti.
I magistrati sono politicizzati? I magistrati al pari di tutti i cittadini hanno il diritto di espressione, di riunione, di associazione, di elettorato attivo e passivo, e possono perciò votare a ogni consultazione elettorale; al fine di garantirne l’imparzialità e l’indipendenza dagli altri poteri, la normativa prevede però che essi non possono iscriversi a partiti politici e svolgere in modo sistematico e continuativo vita politica attiva, partecipare a comizi, fare campagne elettorali, ricoprire ruoli politici all’interno di partiti.
Per quanto detto, essi possono candidarsi nelle varie consultazioni elettorali ma con alcune restrizioni che ne impediscono o ne condizionano l’esercizio della funzione magistratuale, prima e dopo le consultazioni.
E’ dunque diritto di ogni magistrato avere proprie idee personali anche sull’efficacia, l’adeguatezza e la chiarezza di una legge. L’approccio con la norma non può però che essere formale: gli eventuali ritenuti limiti di essa, che inducano a una data interpretazione, devono essere espressi nella motivazione delle sentenze; e qualora il giudice la ritenga contraria ai principi e alle norme costituzionali deve sospendere il processo e inviare gli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di costituzionalità.
Come accennato, i magistrati hanno un diritto costituzionale di associarsi al pari di tutti i cittadini, oltre a osservare le norme vigenti hanno però anche un codice etico che gli impone comportamenti tali da poter garantire imparzialità, correttezza e riserbo, evitando che la sua appartenenza associativa possa interferire con le proprie funzioni di magistrato.
Si potrebbe del resto impedire loro di maturare opinioni all’interno del proprio ambito professionale e fuori di esso, come naturale estrinsecazione della propria personalità (art. 2 Costituzione)?
Va ribadito ancora una volta l’obbligo da parte loro di osservare le norme vigenti e deontologiche nell’esercizio delle loro funzioni, ma anche privatamente, a salvaguardia dell’imparzialità e dell’indipendenza.
I magistrati rispondono dei loro errori? Si sente spesso dire che i magistrati non rispondono personalmente per gli errori giudiziari commessi e per l’ingiusta detenzione subita dai cittadini per effetto dei loro provvedimenti. Ciò è falso, perché essi rispondono dei loro errori quando abbiano operato con dolo o colpa grave, o per il diniego di giustizia (Legge 117/1988 e modifiche); negli altri casi è invece lo Stato a pagare. Nel 2024 sono state 1.293 le richieste di risarcimento trattate dalle Corti d’Appello: il 45,6% si sono concluse con un provvedimento di accoglimento, il 49,7% di rigetto. Considerata la complessità dei provvedimenti, la loro pesante incisività sulla vita privata, e l’imprescindibilità del loro lavoro a tutela dei diritti dei cittadini e degli interessi dello Stato sarebbe impensabile chiedere loro di risarcire personalmente per ogni errore che non sia dovuto, come già detto, a dolo o colpa grave.
Ci si lamenta inoltre delle troppe scarcerazioni riguardanti gravi atti di violenza, dei tanti reati contro il patrimonio e della diffusione del piccolo spaccio di stupefacenti, da parte per lo più di extra comunitari; ma con altrettanta indignazione si parla di “giustizia persecutoria” quando vengono compiuti arresti o aperti procedimenti penali nei confronti di esponenti del mondo politico o di quello economico e finanziario a esso contiguo. Dimenticando che i magistrati non possono decidere liberamente, discrezionalmente, ma devono applicare la normativa vigente. Né essi possono ritenersi la causa dei numerosi disservizi di natura organizzativa all’interno del sistema giustizia; l’art. 110 della Costituzione pone infatti questo compito a capo del Ministro della Giustizia e del Governo: “Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi alla giustizia.”
Le ragioni di questa riforma sono quelle dichiarate? Le ragioni reali poste a fondamento di questa riforma non sono quelle che sul piano formale ne hanno motivato fin dalla presentazione la sua ragion d’essere. E’ sempre più chiaro che le ragioni della proposta di modifica costituzionale siano invece quelle evincibili dalle dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo, che vorrebbero il potere giudiziario almeno in una qualche misura sottoposto al potere esecutivo.
Attraverso la separazione delle carriere e la creazione di due distinti consigli superiori della Magistratura e di un’alta corte disciplinare si vuole intanto dividere e indebolire la Magistratura per poi piegarla agli indirizzi stabiliti dal potere esecutivo, a cominciare dall’azione penale (Art. 112 Costituzione); che potrebbe diventare obbligatoria solo in alcuni casi, inducendo il pubblico ministero a attenersi a “opportuni” criteri di priorità specie se l’ufficio è in sofferenza, o sotto organico; sottomettendo così la Magistratura ai governi in carica.
Non dimentichiamo che durante il ventennio fascista la Magistratura non era né autonoma né indipendente, e i magistrati giudicanti e requirenti erano entrambi funzionari del Ministero della Giustizia soggetti dunque al controllo del Governo.
La questione democratica. Fatte queste puntualizzazioni su alcuni aspetti della riforma, va osservato che essa, al pari di altre riforme succedutesi dal 1993 in poi, risente di una grave criticità sotto il profilo democratico. Questo è in fondo ciò che più mi preoccupa, e che tutti dovrebbe preoccupare e allarmare.
La riforma elettorale del 1993 fu voluta per porre fine alla scarsa stabilità dei governi attraverso la previsione di un premio di maggioranza, vale a dire, l’attribuzione alla coalizione politica vincente di un certo numero seggi in più ricavati dalle soglie e di sbarramento; premio finalizzato a evitare la loro la frequente caduta, spesso a causa di pochissimi voti contrari in fase di approvazione del testo normativo, da parte di parlamentari della stessa coalizione di governo.
Pur avendo la Corte Costituzionale (sentenza n. 1/2014) riconosciuto l’esigenza di garantire la stabilità dei governi, essa ha ritenuto che andasse però posto un limite alle leggi elettorali, nel senso che i premi previsti non dovevano essere “manifestamente irragionevoli”, nel senso di sacrificare eccessivamente la rappresentatività delle minoranze, in modo da renderle quasi irrilevanti.
E’ però un dato di fatto che nel corso dei decenni, proprio per effetto dei premi di maggioranza, i governi abbiano finito per imporre al Parlamento le loro proposte di leggi e di riforme senza che ci fosse stato un confronto al suo interno; talvolta, ponendo direttamente la questione di fiducia (art. 94 Costituzione).
Le maggioranze, rese in questo modo invincibili, hanno finito per soverchiare il ruolo stesso del Parlamento, che dovrebbe invece inverare appieno la sovranità popolare della nostra democrazia rappresentativa, in cui la dimensione assembleare, di discussione libera e aperta, è sua caratteristica imprescindibile.
E’ in questo quadro istituzionale e politico che giungiamo al referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026, per decidere se il testo della legge costituzionale concernente norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare vada confermato o meno.
Trattandosi di una riforma che vedrebbe cambiare sette articoli della Costituzione, ritengo che il malvezzo antidemocratico con cui questa maggioranza di governo, e quelle che la hanno preceduta, pretende di imporre leggi e riforme senza la partecipazione di tutto il Parlamento sia inaccettabile, e vada pertanto fermato con secco NO.
Ricordando che questa coalizione di governo rappresenta oltretutto appena il 27% dell’intero corpo elettorale: troppo poco per cambiare una Costituzione costruita col contributo di tutte le forze politiche!
Al di là del sistema elettorale vigente – che andrebbe cambiato con urgenza, onde impedire ulteriori degenerazioni democratiche- ritengo che andrebbe d’ora in avanti respinta e combattuta ogni altra proposta di riforma elaborata solo da una parte politica.







