Eleonora d’Arborea: Giudicessa-regina

14 Marzo 2024

[Francesco Casula]

Continuo a sentire e leggere: la Giudicessa Eleonora d’Arborea. Anche recentemente da parte di importanti personaggi politici sardi ma anche di intellettuali.

E’ vero: ma a livello di comunicazione, rivolta a un pubblico generico, simile locuzione (Eleonora giudicessa) può ingenerare  equivoci e confusione. L’ascoltatore (o il lettore) comune) sentendo/leggendo “Giudicessa”, a cosa pensa? A un magistrato?

Per evitare simili equivoci, a mio parere occorre sempre dire e scrivere “Eleonora d’Arborea Giudicessa-regina. I Giudicati sono infatti dei veri e propri Regni: sos Rennos sardos: con ordinamenti propri, un territorio, frontiere, accordi interni, rapporti esterni e esteri.

C’è di più: in tutte le iscrizioni e i sigilli appare la scritta: Iudex sive rex (Giudice ossia re). Investito della summa potestas (somma potestà): non cognoscens superiorem (che non riconosce uno superiore). Certo di tratta dei “regni” particolari e specifici: intanto erano regni non patrimoniali (cioè di proprietà del sovrano), come erano quelli del medioevo italiano ed europeo feudale, ma superindividuali (o subiettivi).

Ma soprattutto non erano sovrani “assoluti”, come lo saranno tutti i sovrani europei dopo la fine del Medioevo feudale. Sono sovrani costituzionali e “democratici” ante litteram, O meglio semidemocratici:  scelti con un sistema misto: da una parte vige l’ereditarietà dall’altra l’elezione da parte della Corona De Logu, Essa è strumento deliberativo del Governo, in quanto Assemblea dello Stato, un vero e proprio Parlamento che si riunirà – per quanto attiene al Giudicato di Arborea – inizialmente nelle Curatorie e poi a Oristano, quando questa si afferma come capitale importante.

Il Giudicato era diviso in Curatorie (una sorta di Circoscrizione o Provincia): il numero variava da Giudicato a Giudicato. Arborea ne aveva 14. Ogni Curatoria inviava alla Corona De Logu un suo rappresentante, la capitale ne mandava due. Il rappresentante era scelto, a sua volta, fra i rappresentanti delle singole ville (sas biddas) che erano stati inviati alla Curatoria stessa.

La Corona De Logu come Parlamento aveva queste tre funzioni:

  1. Intronizzare il nuovo sovrano.
  2. Decidere le Paci e le Guerre.
  3. Deliberare sui rapporti internazionali e le politiche inerenti.

Il giudice-re governava sulla base di un patto con il popolo (chiamato bannus consensus). Scrive a questo proposito lo storico medievista Francesco Cesare Casula: “Contrariamente agli stati continentali dell’epoca, i giudicati sardi non erano patrimoniali ma super-individuali (o subiettivi) “dipendenti dalla volontà del popolo – precisa F. Cesare Casula – il quale, per mezzo dei suoi procuratores, concedeva al giudice il potere (bannus) e acconsentiva a sottomettersi a lui in cambio del rispetto delle proprie prerogative (consensus). In caso di violazione del vincolo, il re spergiuro poteva essere barbaramente ucciso dallo stesso popolo in rivolta, come in effetti capitò più volte nel corso della storia giudicale” 1.

In altre parole il re governava sulla base di un patto con il popolo: il potere veniva infatti concesso al Giudice-re (con l’intronizzazione) in cambio del rispetto delle prerogative popolari, tramite la Corona de Logu, ovvero il Parlamento.

Il re-giudice governava dunque sulla base di un patto con il popolo e se non lo rispettava poteva essere detronizzato e persino – come ho già detto – legittimamente giustiziato dal popolo stesso. Sempre a proposito del Giudicato-Regno, basta riferirsi al Proemio alla Carta De Logu in cui Eleonora stessa precisa che la Carta di Mariano IV da sedici anni non era stata rivista e poiché non rispondeva più ai bisogni delle nuove condizioni sociali, occorreva rivederla e aggiornarla:”pro conservari sa Justicia et in bonu, pacificu e tranquillu istadu dessu pobulu dessu RENNU nostru…dessa terra nostra e dessu RENNU de Arbarèe”.

Certo si potrà persino obiettare che Eleonora pur chiamandosi giudicessa, ovvero regina, non fu regina regnante ma reggente (il figlio maggiore Federico Doria-Bas, non aveva la maggiore età e lei governò in sua vece) ma si tratta di una distinzione da azzeccagarbugli, di formalismo giuridico (peraltro del diritto di quei tempi). Ma la sostanza non cambia.

Nota Bibliografica

1.Francesco Cesare Casula, Aggiornamento e note storico-diplomatiche al Codex Diplomaticus Sardiniae di Pasquale Tola, Tomo I, Carlo Delfino Editore, Sassari, 1984, pag XI.

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