Il piano paesaggistico è stato stravolto

1 Dicembre 2013
 Quadro di Guido Borgianni Dopo l'Alluvione 1966
Stefano Deliperi

“Abbiamo garantito il numero legale fino alle 12mentre emergeva la volontà della maggioranza di non affrontare il tema per le troppe assenze nelle loro fila. Così abbiamo chiesto di aggiornare la riunione abbandonando l’aula. Solo più tardi abbiamo appreso che il centrodestra, recuperando in modo rocambolesco i propri componenti e senza la presenza della minoranza, ha approvato il parere” (L’Unione Sarda, 27 novembre 2013).

Così biascicano i consiglieri delle opposizioni (P.D., S.E.L., P.R.C., P.S.d’Az.) riguardo il blitz del centro-destra che ha approvato il prescritto parere (positivo, ovvio) della Commissione permanente “urbanistica” del Consiglio regionale sul piano paesaggistico stravolto dalle modifiche della Giunta Cappellacci. Non si comprende se siano incapaci o polli.

E’ solo uno dei fatti emblematici dell’operazione tanto spregiudicata quanto dannosa per la Sardegna, condotta dall’Amministrazione regionale Cappellacci solo per fini elettoralistici.

Qualche comunicato stampa, qualche convegno e poco più è quanto è stato messo in campo dalle forze politiche che, a parole, contestano lo stravolgimento del piano paesaggistico. Velleitario il centro-sinistra (con il solo Renato Soru a battersi con decisione), inconsistenti i Grillini, non pervenuti (finora) Michela Murgia e il suo rassemblement, nonché l’autonominato Partito dei Sardi.

Sul piano politico-elettorale, il presidente-candidato Cappellacci corre come un treno e attualmente sembra che solo eventuali condanne penali (è pluri-imputato e per il 13 gennaio 2014 è attesa la sentenza del procedimento riguardante la Municipalizzata di Carloforte) possano fermarlo: spara le sue bordate elettoralia spese pubbliche e gli altri candidati (quelli che affermano di esistere) o inseguono affannati o rimangono inerti. Oppure tuttora non esistono. Con questa legge elettorale, dove vince anche chi prende un solo voto in più degli altri, Cappellacci sta agendo in modo spregiudicato e demagogico.

Dice fesserie, ma dice quello che i “suoi” elettori vogliono sentirsi dire. Bravo, non c’è che dire.

Ma le associazioni ecologiste e i semplici cittadini non sono stati con le mani in mano.

Già dallo scorso 21 novembre 2013 (il termine ultimo è scaduto il 30 novembre) le associazioni ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, Amici della Terra – Cagliari, Lega per l’Abolizione della Caccia – Sardegna hanno inoltrato alla Regione autonoma della Sardegna un atto di intervento con “osservazioni” nelle procedure di modifica del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) e nella relativa valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

Non solo. Oltre alla campagna di mail bombing nei confronti della Presidenza della Regione e del Consiglio regionale, nonché del Ministro per i Beni e Attività Culturali (quest’ultimo interessato anche da uno specifico ricorso per fermare la prima operatività del piano) che ha coinvolto migliaia di cittadini, è stato messo a disposizione gratuitamente un modulo per l’atto di intervento con “osservazioni” al piano adottato. Sono stati 130 le richieste pervenute e gli atti conseguentemente inviati a comitati, associazioni, singoli cittadini.

Si ricorda che il piano paesaggistico riguarda il territorio, da tutelare e gestire correttamente, ed è disciplinato fondamentalmente dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). La Giunta Cappellacci, con la  deliberazione Giunta regionale n. 45/2 del 25 ottobre 2013, ha adottato l’aggiornamento e revisione del piano paesaggistico regionale (P.P.R. – 1° stralcio costiero).

Sono tanti i contenuti illegittimi o palesemente incongrui del piano così modificato e comportano anche un aumento del rischio idrogeologico in tutte quelle aree già oggi classificate come tali nel piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I.) dove la disciplina del nuovo piano prevede incrementi volumetrici indistinti. E purtroppo in Sardegna sappiamo bene come il dissesto idrogeologico sia una realtà comune, così come recentemente testimoniato dalla tragica alluvione determinata dal Ciclone Cleopatra, l’ennesima calamità innaturale.

Non lasceremo nulla d’intentato per fermare questa follìa, perché ognuno di noi può fare molto per la propria Terra, insieme possiamo salvarla.

Ecco alcune palesi illegittimità e/o scelte pianificatorie sciagurate per la tutela del territorio sardo contenute nelle “norme tecniche di attuazione” del piano paesaggistico regionale stravolto:

* i fiumi e i torrenti “che la Regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici” non sono inclusi, con le relative sponde, fra i beni paesaggistici (art. 11, comma 4°, delle norme tecniche di attuazione) in palese contrasto con l’art. 142, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. che tutela i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Il Ministero per i Beni e Attività Culturali potrebbe, però, confermarne “con provvedimento motivato” l’importanza paesaggistica;

* “negli ambiti di paesaggio, in qualunque articolazione del territorio disciplinata dal PPR, sono ammessi” interventi edilizi e ristrutturazioni con aumenti di volumetrie fino al 15% (art. 12, comma 1°, lettere b, c, delle norme tecniche di attuazione);

* gli accordi Regione – Comune (art. 5, comma 1°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione) possono prevedere anche nelle aree tutelate per legge (art. 15, comma 1°, lettera f, delle norme tecniche di attuazione), nei beni paesaggistici, “nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf” in base alla legge per il golf (legge regionale n. 19/2011), a giudizio davanti alla Corte costituzionale proprio per le gravi violazioni delle competenze statali costituzionalmente garantite in tema di tutela del paesaggio e dell’ambiente (art. 117, comma 2°, lettera s, cost.);

* in via transitoria, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al P.P.S. (art. 69, comma 1°, lettera e, delle norme tecniche di attuazione), sono realizzabili “gli interventi previsti dal capo I della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei limiti di validità temporale della legge”, cioè gli interventi edilizi di quel c.d. piano per l’edilizia anch’esso in parte (legge regionale n. 21/2011) a giudizio davanti alla Corte costituzionale;

* sempre in via transitoria (art. 69, comma 3°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione), si applicano gli strumenti urbanistici attuativi conseguenti agli accordi Regione – Comune (art. 5, comma 1°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione);

* ancora in via transitoria (art. 69, commi 6° e 7°, delle norme tecniche di attuazione), possono essere resuscitati i progetti edilizi zombie nei Comuni dotati di P.U.C. approvati in base ai vecchi e illegittimi piani territoriali paesistici, se rientranti in “piani attuativi legittimamente adottati prima dell’approvazione del PPR” (previe verifiche delle volumetrie disponibili), e “gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati” con opere di urbanizzazione legittimamente avviate nei Comuni non dotati di P.U.C. Tanto per capirci, i progetti edilizi come quello previsto a Cala Giunco (Villasimius) dal Gruppo Immobiliareuropea s.p.a. o quello della Lega delle Cooperative nella baia di Piscinnì (Domus de Maria);

* permangono, sempre in via transitoria (art. 69, comma 9°, delle norme tecniche di attuazione), le possibilità di ampliamenti volumetrici fino al 25% delle strutture ricettive anche nella fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia;

* previo accordo Regione – Comune (art. 5, comma 1°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione), possono essere realizzati interventi di ristrutturazione e completamento degli insediamenti edilizi anche entro la fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia, con indubbio effetto eversivo delle norme di tutela e della pianificazione paesaggistica (art. 72 delle norme tecniche di attuazione);

* viene introdotta, ancora in via transitoria (art. 77 delle norme tecniche di attuazione), la possibilità di edificazione di strutture anche residenziali in aree agricole con “superficie minima di intervento … in un ettaro incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari … indipendentemente dalla qualificazione professionale del richiedente il titolo abilitativo”, pur essendo necessaria la “effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo”.

Bisogna tener ben presente che le disposizioni del P.P.S. si applicano fin dal momento della pubblicazione sul B.U.R.A.S. dell’adozione (B.U.R.A.S. n. 49 – parti I e II – del 31 ottobre 2013) riguardo la disciplina di salvaguardia (art. 87, comma 2°, delle norme tecniche di attuazione e art. 12, comma 3°, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), così come i repertori dei beni paesaggistici, dei contesti identitari, degli alberi monumentali e delle grotte. In queste parti il P.P.R. è da subito modificato e sostituito1.

allegati

qui ladeliberazione Giunta regionale n. 45/2 del 25 ottobre 2013

All. a. Relazione generale dell’aggiornamento e revisione [file .pdf]

All. a. Allegato 1 Conferenze territoriali [file .pdf]

All. a. Allegato 2 Tavolo 1_Vol 2_3 [file. pdf]

All. a. Allegato 2 Tavolo 1_Vol 3_3 [file .pdf]

All.a. Allegato 3 Tavolo 2 [file .pdf]

All. a. Allegato 4 Tavolo 3 [file .pdf]

All. b – Complessi territoriali con valenza storica culturale [file .pdf]

All. c. Glossario e dizionario [file .pdf]

All. d – Atlante degli Ambiti di Paesaggio [file .pdf]

All. e – Schede degli ambiti di paesaggio [file .pdf]

All. f – Atlante degli Ambiti Locali di Progettazione Paesaggistica – parte 1-3 [file .pdf]

All. f – Atlante degli Ambiti Locali di Progettazione Paesaggistica – parte 2-3 [file .pdf]

All. f – Atlante degli Ambiti Locali di Progettazione Paesaggistica – parte 3-3 [file .pdf]

All. g – Atlante dei paesaggi rurali [file .pdf]

All. h – Atlante dei beni tutelati dal PPR e dei contesti identitari – parte I – vol. 1 [file .pdf]

All. h – Atlante dei beni tutelati dal PPR e dei contesti identitari – parte I – vol. 2 [file .pdf]

All. h – Atlante dei beni tutelati dal PPR e dei contesti identitari – parte II – vol. 1 [file .pdf]

All. h – Atlante dei beni tutelati dal PPR e dei contesti identitari – parte II – vol. 2 [file .pdf]

All. h – Atlante dei beni tutelati dal PPR e dei contesti identitari – parte II – vol. 3 [file .pdf]

All. h – Atlante dei beni tutelati dal PPR e dei contesti identitari – parte II – vol. 4 [file .pdf]

All. k – Atlante delle zone di interesse archeologico – parte I [file .pdf]

All. k – Atlante delle zone di interesse archeologico – parte II [file .pdf]

All. l – Atlante dei vulcani [file .pdf]

Repertorio dei beni paesaggistici BP-CI Prov. CA

Repertorio dei beni paesaggistici BP-CI Prov. CI

Repertorio dei beni paesaggistici BP-CI Prov. NU

Repertorio dei beni paesaggistici BP-CI Prov. OG

Repertorio dei beni paesaggistici BP-CI Prov. OR

Repertorio dei beni paesaggistici BP-CI Prov. OT

Repertorio dei beni paesaggistici BP-CI Prov. SS

Repertorio dei beni paesaggistici BP-CI Prov. VS

Repertorio delle zone di interesse archeologico

Repertorio dei territori contermini ai laghi

Repertorio degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Repertorio degli alberi monumentali

Repertorio delle grotte e caverne

Repertorio dei monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31-89

Repertorio dei parchi e riserve nazionali o regionali

Inventario generale delle terre gravate da usi civici [file .zip]

u – TAV_2.1_Tavola d’insieme_411_II_427_IV [file .zip]

u – TAV_2.1_Tavola d’insieme_2.1_428_I_441_III [file .zip]

u – TAV_2.1_Tavola d’insieme_442_I_445_IV [file .zip]

u – TAV_2.1_Tavola d’insieme_458_I_478_IV [file .zip]

u – TAV_2.1_Tavola d’insieme_479_I_497_IV [file zip]

u – TAV_2.1_Tavola d’insieme_500_I_515_IV [file .zip]

u – TAV_2.1_Tavola d’insieme_517_I_528_A_II [file .zip]

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u – TAV_2.1_Tavola d’insieme_564_I_566_IV [file .zip]

u – TAV_2.1_Tavola d’insieme_567_I_573_IV [file .zip]All. u – TAV_2.2_Beni paesaggistici_411_II_427_IV [file .zip]

All. u – TAV_2.2_Beni paesaggistici_428_I_441_III [file .zip]

All. u – TAV_2.2_Beni paesaggistici_442_I_443_IV [file .zip]

All. u – TAV_2.2_Beni paesaggistici_444_I_459_IV [file .zip]

All. u – TAV_2.2_Beni paesaggistici_460_I_462_IV [file .zip]

All. u – TAV_2.2_Beni paesaggistici_463_III_480_IV [file .zip]

All. u – TAV_2.2_Beni paesaggistici_481_II_483_IV [file .zip]

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All. u – TAV_2.2_Beni paesaggistici_515_I_516_IV [file .zip]

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All. u – TAV_2.2_Beni paesaggistici_564_I_565_IV [file .zip]

All. u – TAV_2.3_Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico_411_II_481_IV [file .zip]

All. u – TAV_2.3_Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico. Sistemi identitari. Contesti identitari_482_I_538_IV [file .zip]

All. u – TAV_2.3_Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico. Sistemi identitari. Contesti identitari_539_I_558_IV [file .zip]

All. u – TAV_2.3_Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico. Sistemi identitari. Contesti identitari_563_I_573_A_IV [file .zip]

All. v. Norme Tecniche di Attuazione [file .pdf]

Rapporto ambientale [file .pdf]

Sintesi non tecnica [file .pdf]

qui il disciplinare tecnico sulla pianificazione paesaggistica (1 marzo 2013)

qui le LINEE GUIDA PER IL LAVORO DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PPR DEGLI AMBITI COSTIERI E DEL PPR DEGLI AMBITI INTERNI (25 luglio 2012)

qui il protocollo d’intesa Regione autonoma della Sardegna – Ministero per i Beni e Attività Culturali sulla pianificazione paesaggistica (2007)

1 Purtroppo, almeno in parte, il piano modificato è già esecutivo.Infatti, l’art. 87, comma 2°, delle norme tecniche di attuazione del P.P.R. modificato afferma:

“A far data dall’approvazione preliminare del presente PPR e fino all’approvazione definitiva di cui al comma 1, in riferimento al rilascio dei titoli abilitativi in contrasto con la disciplina del PPR adottato, si applica l’articolo 12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni”.

L’art. 12, comma 3°, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. dispone: 

“3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione”.

Sono inibiti gli interventi “in contrasto con la disciplina del PPR adottato”, quindi, se l’interpretazione delle norme ha un senso, sono consentiti quelli in linea “con la disciplina  del PPR adottato”.

Almeno in parte il P.P.R. così modificato (meglio, stravolto) ha già efficacia. 

2 Commenti a “Il piano paesaggistico è stato stravolto”

  1. Marco Casu scrive:

    Carissimi del Gruppo di Intervento Giuridico,
    faccio notare alla Vostra cortese attenzione che il Movimento Cinque Stelle non è ancora presente in Consiglio Regionale.
    Pertanto , è inspiegabile la locuzione da Voi utilizzata di ” grillini inconsistenti”.
    Noi , attraverso i gruppi di attivisti, stiamo prendendo in seria considerazione la questione e, molti di noi, anche se sprovvisti delle conoscenze necessarie a capire gli elaborati indicati nel sito della regione, daranno il loro contributo di lotta affinche’ questo piano sia ostacolato .
    Con Stima.
    Un Vostro attento lettore
    Marco Casu

  2. Stefano Deliperi scrive:

    Carissimo Marco,

    è possibile contrastare lo stravolgimento del piano paesaggistico anche senza essere presenti nel Consiglio regionale.
    Noi non lo siamo eppure l’abbiamo fatto e lo facciamo, al pari di tante altre associazioni, comitati, singoli cittadini.
    Perchè il MoVimento 5 Stelle non ha preso posizione ufficiale contro questa follìa? Perchè non ha fatto almeno un atto d’intervento nella relativa procedura?
    Che aspetta?
    Un consiglio: meno litigi interni e qualche presa di posizione in più. E credo che la pensino così in tanti.

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