Far West

16 Marzo 2012

Stefano Deliperi*

Qualche tempo fa la strage di Buddusò, di cui nei giorni scorsi vi sono stati importanti sviluppi, solo qualche settimana fa era il turno dell’attentato dinamitardo contro Giovanni Porcu, sindaco di Irgoli (NU).
Bocche cucite, sguardi sfuggenti verso gli istranzos nei paesi.
Tutti sanno, pochissimi parlano, magistrati e polizia giudiziaria quasi sempre se la devono cavare da soli.
Non è certo la prima volta e – stando così le cose – non sarà neanche l’ultima. Quando nascono atriti e situazioni di illegalità, occupazioni abusive, soprusi sui terreni (pascoli e terreni agricoli, soprattutto) appartenenti ai demani civici prima o poi si scivola nella violenza cieca contro le Istituzioni e i rispettivi rappresentanti. A Lula (NU) per molti anni si dissolse la democrazia in sede locale proprio così. Dopo quelli degli anni scorsi (Muravera, Narbolìa, Cabras, ecc.), i casi abbondano ancor oggi: da Portoscuso a Dorgali, a Orosei (dove oltre a casi dubbi, la contestazione al recente provvedimento di accertamento regionale – determinazione Direttore Servizio territorio rurale, ambiente, infrastrutture Ass.to agricoltura e riforma agro-pastorale R.A.S. n. 30498/949 del 20 dicembre 2011 – sta diventando sempre più aspra). I motivi sono sempre gli stessi: ignoranza della natura demaniale civica dei terreni (sempre meno, però), ignavia amministrativa, favoritismi, mancato intervento comunale e regionale per il recupero dei terreni. I casi positivi, come quello di Carloforte, dove l’Amministrazione comunale sta mettendo mano alla complessiva gestione del locale demanio civico, sono poco comuni.
Il lassismo e la cattiva gestione da parte della Regione autonoma della Sardegna e di troppi Comuni favoriscono abusi di ogni genere, veri e propri “furti” ai danni delle collettività locali e, in ultima analisi, anche la violenza. Stupisce che nessuno voglia accorgersene nel fantastico mondo della Regione autonoma della Sardegna: non certo l’anziano notaio Felicetto Contu, consigliere regionale, già Assessore all’agricoltura e padre delle norme per la “sclassificazione” dai demani civici dei terreni venduti illecitamente agli speculatori edilizi (con vari suoi colleghi indagati dalla magistratura), ma nemmeno i sardisti, impegnati a polemizzare sull’inno di Mameli. Non se ne accorgono quelli del P.D. e nemmeno quelli del P.d.L., figuriamo se prestano attenzione gli onorevoli Pietro Pittalis e Francesca Barracciu, autori bipartizan dell’emendamento ad personas (art. 18, comma 35°, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12) che prevede la possibilità di sclassificazione dal regime demaniale civico dei soli “terreni soggetti ad uso civico siti in località Oddoene nel Comune di Dorgali, che abbiano perso la destinazione funzionale originaria di terreni boschivi o pascolativi”, al fine di risolvere la vicenda di decine di casi di abusivismo edilizio realizzati nella vallata di Oddoene e appartenenti al demanio civico di Dorgali, assegnati negli anni ’40 e ’50 del secolo scorso in enfiteusi a residenti e, in buona parte, illegittimamente alienati in momenti successivi.
Stupisce che anche una persona intelligente, come l’on. Paolo Maninchedda, così attento alle vicende delle sue zone interne, non se voglia occupare.
Gli Usi civici e gli altri diritti d’uso collettivi sono in generale diritti spettanti ad una collettività, che può essere o meno organizzata in una persona giuridica pubblica (es. università agraria, regole, comunità, ecc.) a sé stante, ma comunque concorrente a formare l’elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica: l’esercizio dei diritti spetta uti cives ai singoli membri che compongono detta collettività. Gli elementi comuni a tutti i diritti di uso civico sono stati individuati in:
– esercizio di un determinato diritto di godimento su di un bene fondiario;
– titolarità del diritto di godimento per una collettività stanziata su un determinato territorio;
– fruizione dello specifico diritto per soddisfare bisogni essenziali e primari dei singoli componenti della collettività.
L’uso consente, quindi, il soddisfacimento di bisogni essenziali ed elementari in rapporto alle specifiche utilità che la terra gravata dall’uso civico può dare: vi sono, così, i diritti di uso civico di legnatico, di erbatico, di fungatico, di macchiatico, di pesca, di bacchiatico, ecc.
Quindi l’uso civico consiste nel godimento a favore della collettività locale e non di un singolo individuo o di singoli che la compongono, i quali, tuttavia, hanno diritti d’uso in quanto appartenenti alla medesima collettività che ne è titolare. Dopo la legge n. 431/1985 (la nota Legge Galasso), i demani civici hanno anche acquisito una funzione di tutela ambientale (riconosciuta più volte dalla Corte costituzionale: vds. ad es. sent. n. 345/1997 e n. 46/1995).    Questa funzione è importantissima, basti pensare che i demani civici si estendono su oltre 5 milioni di ettari in tutta Italia (un terzo dei boschi nazionali), mentre i provvedimenti di accertamento regionali stanno portando la percentuale del territorio sardo rientrante in essi a quasi il 20% (oltre 400.000 ettari). Molte normative regionali, così come anche la legge regionale sarda n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni, vi hanno aggiunto alcune nuove “fruizioni” (es. turistiche), ma sempre salvaguardando il fondamentale interesse della collettività locale.   In particolare sono rimasti invariate le caratteristiche fondamentali dei diritti di uso civico.                  
Essi sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927): “intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all’uso” (art. 2 legge regionale n. 12/1994).  
Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato ad opere permanenti di interesse pubblico generale (art. 3 della legge regionale n. 12/1994).
Con l’approvazione regionale degli strumenti previsti (regolamento per la gestione, piano di recupero e gestione delle terre civiche) sarà, così, possibile tutelare efficacemente il demanio civico e svolgere tutte quelle operazioni (permute, recuperi, sdemanializzazioni, trasferimenti di diritti, ecc.) finalizzate a ricondurre a corretta e legittima gestione una vera e propria cassaforte di natura della comunità locale (legge n. 1766/1927 e legge regionale n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni).
Un patrimonio meritevole di efficace tutela e di accorta gestione ambientale, non del più darwiniano far west.

* Gruppo d’Intervento Giuridico

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