Inadeguatezza di un codice di guerra

16 Gennaio 2008

Giulio Angioni

La nozione di vendetta è stata riusata per intendere i fatti recenti di Orgosolo. E si è fatto il nome di Antonio Pigliaru. In effetti, il suo studio La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, del 1959, serve ancora più che mille pagine di recriminazione e di rammarico, e forse più di mille sentenze dei tribunali, per capire un aspetto importante del “vecchio” genere di vita della Barbagia. Pigliaru guarda alla cultura barbaricina “da un piano d’osservazione estrinseco rispetto a quello in cui il codice si pone…, dal di fuori ed alla luce di una diversa filosofia”, cioè col suo bagaglio e con la sua esperienza di studioso di diritto colto ufficiale. Pur essendo un osservatore esterno, Pigliaru non cessa mai di essere anche un diretto interessato, padrone ugualmente della cultura osservante e della cultura osservata, nella situazione migliore per capire attingendo ai vantaggi dello sguardo da lontano, tipico dell’antropologo che studia lo strano e l’esotico, e ai non minori vantaggi dello sguardo da vicino, dal di dentro. Sul suo modo di vedere le cose è cresciuta abusivamente l’opinione che Pigliaru abbia una preoccupazione eccessiva di mostrare in positivo, di capire e condividere le “ragioni” di una visione del mondo e di una pratica di vita che si basa anche sul dovere della vendetta. Questa incomprensione si deve alla sua preoccupazione di individuare le ragioni interne di funzionamento di una società che ha senso e ragion d’essere in sé, ma cozza con le ragioni di altri ordinamenti compresenti più o meno diversi nel corso di una lunga storia di subalternità. L’inadeguatezza del codice barbaricino, che per Pigliaru è concludente se visto al suo interno, appare invece chiara “quando a questo codice in qualche modo si guardi da un piano d’osservazione estrinseco rispetto a quello in cui il codice si pone, cioè quando a questo codice si guardi dal di fuori ed alla luce di una diversa filosofia o esperienza giuridica, anziché all’interno della filosofia e dell’esperienza che il codice stesso in se stesso esprime e realizza (e per molti versi ‘rattrappisce’)”. Infatti “l’ordinamento giuridico emergente nella pratica della vendetta in Barbagia non si identifica con quegli ordini giuridici che presiedono all’organizzazione della società dei ladroni”, bensì si tratta di un aspetto della vita di una “comunità di vita, una comunità storica”, che ha un sistema di vita che è “in se medesimo non aberrante”. Si tratta di un ordinamento che ha la funzione fondante e garante propria di ogni ordinamento, riflesso o spontaneo, orale o scritto, moderno o arcaico. L’uomo barbaricino, votato alla pratica sociale della vendetta, è un uomo “a cui non è fatto altro dovere che quello di essere uomo” secondo le regole del suo sistema di vita etica che comprende, anzi pone al centro del suo ordinamento, l’istituto arcaico della vendetta. La vendetta non è e non è studiata da lui “come una pratica individuale, ma sociale, non come pratica di alcuni nella comunità, ma di tutta la comunità”: come cioè una pratica voluta da tutta una comunità “per dare alla propria vita un sistema di certezza” in un mondo umano e in una natura sentita come estranea e ostile. Sarà però il conflitto tra ordinamenti, nella fattispecie tra quello barbaricino incentrato sulla norma della vendetta e quello statale ufficiale, il quale ultimo ordinamento è in misura importante “non funzionale alle strutture fondamentali… ed alle forme di vita proprie della comunità originaria” (barbaricina), che si risolve nel banditismo con tutta la sua trista fenomenologia. La “società barbaricina” per Pigliaru ha un proprio “sistema di vita organizzato”, che si esprime come ordinamento “in forma autonoma ed originale”, sebbene consuetudinario e non esplicito, ma non per questo meno normativo, non per questo meno efficace all’interno della comunità dei diretti interessati. E sarà appunto il compito fondamentale che si propone Pigliaru, quello di esplicitare e stendere per iscritto questo ordinamento giuridico, in articoli e commi, “con il linguaggio proprio della codificazione moderna”, nella misura in cui “un istituto arcaico come la vendetta… ammette e sopporta validamente un linguaggio scientifico tutt’altro che arcaico”. Certamente la norma che bisogna vendicare l’offesa (cioè la vendetta) è solo un aspetto del complesso ordinamento giuridico barbaricino (che mette anche al centro, per esempio, il tener fede alla parola data e la posizione del forestiero e dell’ospite), ma è pur tuttavia un aspetto che “esprime tutto l’atteggiamento di quell’ordinamento del quale è un momento e nel quale esso stesso si giustifica”. La norma della vendetta è infatti vista da Pigliaru come introduzione a un sistema di certezza del singolo e della comunità e anche come azione di tutela giuridica, per il singolo, per i gruppi interni come le famiglie e i parentadi, per l’intera comunità e per le comunità più o meno estranee. Di questo sistema Pigliaru rileva “che l’offesa più che poter essere, deve essere vendicata. E ciò non perché un certo istinto primordiale di difesa, d’equilibrio o anche se si vuole di giustizia esiga la vendetta come giusta reazione all’offesa; ma perché l’ordine sociale, il sistema di regolarità che fonda e tutela quell’ordine, ciò impone al suo membro quando esso è stato offeso”. Un obbligo sociale, dunque, che discende dal fatto che l’offesa fatta al singolo o a un gruppo interno turba l’ordine sociale, istituendo estraneità e conflitto, che si restaura con l’esercizio della vendetta delegato all’offeso o in subordine al gruppo di cui fa parte. Non si tratta solo del riconoscimento di un diritto e dell’attribuzione di un potere, ma si tratta di un dovere: perché infatti è la comunità stessa che “realizza se medesima e si pone essa medesima come soggetto di azione” mediante l’attribuzione al singolo del dovere della vendetta. Il vendicatore è organo della società perché “vendicare l’offesa è un fatto di interesse pubblico in quanto tale e proprio perché tale, da disciplinare compiutamente e integralmente”. La vendetta è allora, oltre che dovere morale, anche dovere giuridico, perché si configura come castigo, e in questo contesto da “codice di guerra” la nozione di castigo non è incommensurabile con la nozione moderna e civile di pena. Ci sono però difficoltà e aporie intrinseche al codice della vendetta, a parte lo scontro con altri ordinamenti forestieri nel passato e nel presente. Pigliaru ha annotato e chiosato puntualmente i ventitrè articoli della sua trascrizione del codice della vendetta. L’ultimo articolo, il ventitreesimo, recita: “L’azione offensiva posta in essere a titolo di vendetta costituisce a sua volta nuovo motivo di vendetta da parte di chi ne è stato colpito, specie se condotta in misura non proporzionata ovvero non adeguata ovvero sleale. La vendetta del sangue costituisce offesa grave anche quando è stata consumata allo scopo di vendicare una precedente offesa di sangue”. L’azione vendicatrice come nuovo motivo di vendetta rivela per Pigliaru tutta la sua arcaicità, inefficacia e inadeguatezza come mezzo di restaurazione dell’ordine sociale turbato, e risulta troppo inadeguata come “introduzione a un sistema di certezza” e come “azione di tutela giuridica”. Il principio degenera e diventa incontrollabile come appunto le faide interminabili, con le sequele di banditismo. Il codice barbaricino, in questa sua inconcludenza e inadeguatezza, è e rimane un “codice di guerra”, “legge della giungla”, che regola l’ostilità ma non si pone il problema di eliminarla.

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