Bonifichiamo inquinando

6 Luglio 2014

bonificare inquinando

Stefano Deliperi

Per fare le bonifiche ambientali basta aumentare le soglie di tollerabilità delle sostanze inquinanti. Questo povero Bel Paese talvolta regala aspetti particolarmente buffi, se non fossero tragici. Negli anni scorsi è già accaduto, per esempio, con l’acqua all’atrazina (1989) e con l’acqua all’arsenico a Roma (2013) e nel Lazio settentrionale. Si riscontrano tassi di inquinamento troppo elevati rispetto ai limiti di legge e sono necessarie le dovute bonifiche ambientali?

Basta elevare le soglie di tollerabilità delle sostanze inquinanti e il problema è risolto. Con l’art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”) sono state inserite nel Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) disposizioni[1] che, in estrema sintesi, hanno parificato le “aree dove si svolgono esercitazioni militari” alle “aree industriali”.

Nelle aree del demanio destinate ad  uso  esclusivo  delle forze  armate  per  attivita’  connesse  alla  difesa  nazionale”, infatti, “si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione” previste per le aree industriali per le misure di prevenzione, di messa in sicurezza e di bonifica ambientale. Così, nelle aree dei poligoni militari “a fuoco” i limiti soglia per sostanze inquinanti come il cobalto e l’arsenico passano rispettivamente da 20 mg/kg a 50 e 250 mg/kg. Analogamente per gli idrocarburi alifatici cancerogeni come il cloruro di vinile, le cui soglie limite diventano più elevate di 10 volte come per i diclorobenzeni cancerogeni, oggi tollerabili in una quantità 50 volte superiore. I primi a rischio sono proprio i cittadini militari che lì vivono e lavorano. E le reali bonifiche ambientali?  Bum!  

Colpite e affondate, analogamente ai limiti di emissioni per gli scarichi a mare per acciaierie, centrali a carbone, cementifici, raffinerie, centrali elettriche, stabilimenti chimici ora sostituiti da limiti così alti da far impallidire il principio comunitario del chi inquina paga (nuovo art. 241 bis del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., introdotto dall’art. 13, comma 5°, lettera b, del decreto-legge n. 91/2014).

Ora la palla passa al Parlamento: per non parlare dei danni agli imprenditori rispettosi della legge, ci sarà un sussulto di decenza e di legalità dei nostri rappresentanti che limiti i danni all’ambiente e al popolo inquinato?

[1] Art. 13

Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di  messa  in sicurezza e per il  recupero  di  rifiuti  anche  radioattivi.  Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica  delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze  armate.  Norme  urgenti per gli scarichi in mare.

  1. Dopo l’articolo 242 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.152, e’ inserito il seguente:

«Art. 242-bis.

(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di  messa  in sicurezza).

  I.  L’operatore  interessato  a  effettuare,   a   proprie   spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori  di concentrazione soglia di contaminazione, puo’ presentare  all’amministrazione  di  cui  agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo  degli  interventi programmati sulla base dei dati dello  stato  di  contaminazione  del sito,  nonche’  del  cronoprogramma  di   svolgimento   dei   lavori. L’operatore e’  responsabile  della  veridicita’  dei  dati  e  delle informazioni forniti, ai sensi e per  gli  effetti  dell’articolo  21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  2.  Per  il  rilascio  degli  atti  di   assenso   necessari   alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e attivita’ previsti dal progetto di bonifica l’interessato  presenta  gli  elaborati  tecnici esecutivi  di  tali  impianti  e  attivita’  alla  regione  nel  cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle  attivita’, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  delle discipline regionali applicabili in  materia.  Entro  novanta  giorni dalla convocazione, la regione adotta  la  determinazione  conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione,  concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato.  Non  oltre  trenta giorni  dalla  comunicazione  dell’atto  di  assenso,   il   soggetto interessato comunica all’amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio  dell’esecuzione  della bonifica che si deve concludere nei  successivi  dodici  mesi,  salva eventuale proroga non superiore a sei  mesi;  decorso  tale  termine, salvo motivata  sospensione,  deve  essere  avviato  il  procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

  3. Ultimati gli interventi di bonifica, l’interessato  presenta  il piano di caratterizzazione all’autorita’ di cui agli articoli  242  o 252  al  fine  di  verificare  il   conseguimento   dei   valori   di concentrazione soglia di contaminazione della matrice  suolo  per  la specifica destinazione d’uso. Il piano e’  approvato  nei  successivi quarantacinque  giorni.  In  via  sperimentale,  per  i  procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine  di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione  si  intende approvato.   L’esecuzione   di   tale   piano   e’   effettuata    in contraddittorio con l’ARPA territorialmente competente,  che  procede alla  validazione  dei  relativi  dati   e   ne   da’   comunicazione all’autorita’   titolare   del   procedimento   di   bonifica   entro quarantacinque giorni.

  4. La validazione dei risultati della  caratterizzazione  da  parte dell’ARPA, attestante il conseguimento dei valori  di  concentrazione soglia  di  contaminazione  nei  suoli,  costituisce   certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo.  I  costi  della  caratterizzazione della validazione sono a carico  dell’operatore  interessato.  Ove  i risultati della  caratterizzazione  dimostrino  che  non  sono  stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione  nella matrice   suolo,   l’ARPA   notifica   le   difformita’   riscontrate all’operatore  interessato,  il  quale  deve  presentare,   entro   i successivi  quarantacinque  giorni,  le  necessarie  integrazioni  al progetto di bonifica che e’ istruito  nel  rispetto  delle  procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252.

  5. Resta fermo l’obbligo di  adottare  le  misure  di  prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di  falda,  se  necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

  6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia  di  contaminazione del suolo,  il  sito  puo’  essere  utilizzato  in  conformita’  alla destinazione  d’uso  prevista  secondo  gli   strumenti   urbanistici vigenti, salva la valutazione di  eventuali  rischi  sanitari  per  i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti  nelle acque di falda.».

  2. L’articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui  agli articoli 242 o 252 in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.

  3. I procedimenti di approvazione degli interventi  di  bonifica  e messa in sicurezza avviati prima dell’entrata in vigore  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla  parte  IV  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152.  

 4. All’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 8-ter, e’ inserito il seguente:

  «8-quater. Le attivita’ di trattamento delle  specifiche  tipologie di rifiuti individuati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo  2,  della direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 e dal presente articolo a condizione che, ferme le quantita’ massime stabilite dai  decreti  del  Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio  1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano  rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti  dagli  atti   dell’Unione   europea   adottati   ai   sensi dell’articolo  6,  paragrafo  2,   della   suddetta   direttiva   con particolare riferimento:

  a) alla qualita’ e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

  b) alle condizioni specifiche che devono  essere  rispettate  nello svolgimento delle attivita’;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che  i  rifiuti  siano trattati senza pericolo per la  salute  dell’uomo  e  senza  usare  procedimenti  o   metodi   che   potrebbero   recare   pregiudizio   all’ambiente con specifico riferimento  agli  obblighi  minimi  di  monitoraggio;

  d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di  essere  tali  agli utilizzi individuati.».

  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le seguenti modificazioni:

  a) all’articolo 184, il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:

  «5-bis. Con uno o  piu’  decreti  del  Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del  territorio e del mare, con il Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell’economia  e delle  finanze,  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle   norme dell’Unione europea e del presente decreto legislativo,  le  speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la  custodia,  nonche’  per l’autorizzazione e i nulla osta all’esercizio degli impianti  per  il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d’arma, dai  mezzi,  dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati  alla  difesa militare ed alla sicurezza  nazionale,  cosi’  come  individuati  con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina  delle navi militari  da  guerra,  delle  navi  militari  ausiliarie  e  del naviglio dell’Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di  porto  –  Guardia  costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare  dello Stato.»;

  b) dopo l’articolo 241 e’ inserito il seguente:

 

«ART. 241-bis

(Aree Militari).

  1. Ai fini dell’individuazione delle misure di  prevenzione,  messa in sicurezza e bonifica, e dell’istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad  uso  esclusivo  delle forze  armate  per  attivita’  connesse  alla  difesa  nazionale,  si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di  cui  alla Tabella 1, colonna b, dell’allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V,  del presente decreto.

  2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al  comma  1  sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve  tenere  conto  dell’effettivo  utilizzo  e  delle caratteristiche ambientali di dette aree o  di  porzioni  di  esse  e delle aree limitrofe, al fine di prevenire,  ridurre  o  eliminare  i rischi per la salute dovuti alla potenziale  esposizione  a  sostanze inquinanti  e  la  diffusione  della  contaminazione  nelle   matrici ambientali.

  3. Resta fermo che in caso di declassificazione  del  sito  da  uso militare a destinazione  residenziale  dovranno  essere  applicati  i limiti di concentrazione di soglia  di  contaminazione  di  cui  alla Tabella 1, colonna a), dell’Allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V  del presente decreto.

  4.  Le  concentrazioni  soglia  di  contaminazione  delle  sostanze specifiche delle attivita’  militari  non  incluse  nella  Tabella  l dell’Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del  presente  decreto  sono definite  dall’Istituto  Superiore  di  Sanita’  sulla   base   delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.

  5.  Per  le  attivita’  di  progettazione  e  realizzazione   degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si puo’ avvalere, con apposite  convenzioni,  di  organismi  strumentali dell’Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalita’ di attuazione.».

  6. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui  al  primo  periodo, del comma 5-bis dell’articolo 184 del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, cosi’ come sostituito dal  comma  5,  lettera  a),  del presente articolo, le disposizioni recate dal  decreto  del  Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15 aprile 2010,  n.  87,  si  applicano  anche  al  trattamento  e  allo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle  navi militari da guerra, delle navi militari  ausiliarie  e  del  naviglio dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza  e  del Corpo delle Capitanerie di porto  –  Guardia  costiera  iscritti  nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

  7. Alla Tabella 3 dell’Allegato 5  alla  Parte  Terza  del  decreto legislativo  3  aprile  2005,  n.  152,  recante  «Valori  limiti  di emissione in acque superficiali e in fognatura», al  parametro  n.  6 «solidi sospesi totali» e’ introdotta la seguente nota:

  «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli  scarichi  in  mare  delle installazioni di cui all’allegato VIII  alla  parte  seconda,  per  i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle  migliori  tecniche disponibili  di  cui  all’articolo  5,  lettera  1-ter.2),  prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate  Ambientali  rilasciate  per l’esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di

emissione  anche  piu’  elevati  e  proporzionati   ai   livelli   di produzione, comunque in conformita’ ai medesimi documenti europei.».

  8.  Per  il  carattere  di  specificita’  delle   lavorazioni   che richiedono il trattamento di materiali e rifiuti  radioattivi,  nelle more  dell’emanazione  delle  disposizioni   regolamentari   di   cui all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.  80,  con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  della salute, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, e’ individuata una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere  di smantellamento e messa in  sicurezza  di  impianti  nucleari  e  sono contestualmente  individuate  le  modalita’  atte  a  comprovare   il possesso dei requisiti di ordine speciale  necessari  ai  fini  dell’ acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.

  9. All’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147, dopo le parole: «di bonifica  di  siti  d’interesse  nazionale»  sono inserite le seguenti parole: «  ,  di  bonifica  di  beni  contenenti  amianto».

3 Commenti a “Bonifichiamo inquinando”

  1. Stefano Deliperi scrive:

    non è Francesco Pigliaru, Presidente della Regione autonoma della Sardegna, ad aver adottato queste disposizioni, ma il Governo Renzi.
    Vedremo il Parlamento che farà…

  2. Marco Ligas scrive:

    Caro Stefano,
    hai ragione, a proporre l’aumento delle soglie di tollerabilità delle sostanze inquinanti è stato Renzi. L’equiparazione dei siti militari a quelli industriali è merito esclusivo del nostro Presidente del Consiglio e, presumo, dei suoi collaboratori. Non credo però che questa precisazione (del tutto necessaria) esoneri il nostro Presidente della Giunta dalle responsabilità con cui governa la Regione. L’impressione che ricavo, dopo i primi mesi di vita dell’esecutivo, è che ci troviamo senza una guida, senza una politica che affronti realmente i problemi dell’isola e dei suoi cittadini, a partire tanto per cambiare dal lavoro.
    E’vero che l’iniziativa di cui discutiamo va attribuita a Renzi, ma abbiamo forse sentito, anche per caso, da qualche componente della Giunta un giudizio critico su questa proposta? Mi pare proprio di no. E che dire dell’atteggiamento del nostro esecutivo sulle iniziative (speriamo solo annunciate) altrettanto gravi come le trivellazioni nel Mediterraneo alla ricerca del petrolio, o dell’abolizione della Conservatoria delle coste, o dell’ipotetica vendita di Cala Sinzias? Sono solo alcuni esempi.
    Per queste ragioni ritengo che anche Francesco Pigliaru sia vittima delle stesse conseguenze anestetiche che hanno colpito il Pd nel suo complesso: basta che il leader parli che tutti accettano e operano e seguono le indicazioni.

  3. giacomo oggiano scrive:

    Pigliaru è stato il primo a dire no ai poligoni militari adducendo motivazioni politiche e non invocando disastri ambientali. Quanto a Renzi – che è molto distante dalle mie convinzioni politiche – bisogna dargli atto che ha creduto alle denunce di disastro ambientale propugnate dalle associazioni ambientaliste, forti di registi, attori, giudici ed altri simili esperti, sul territorio di Quirra. Perciò, con coerenza, ha applicato a Quirra gli stessi parametri e soglie (stabilite da altri governi) adottate in situazioni dove i disastri ambientali sono documentati senza equivoci: Taranto, Porto Torres, Marghera, Porto Vesme ecc. Il problema non è aver sollevato le soglie a Quirra, dove non c’è un bel niente, il problema è che devono essere abbassate -e di molto – a Porto Torres, Porto Vesme, Taranto ecc. Dove si nuota nei veleni sparsi dall’uomo. Per quelli che sparge la natura non si può fare molto.
    Ma perché le associazioni ambientaliste non si oppongono ai poligoni adducendo come motivazione l’opposizione alle armi, a chi le fabbrica e a chi le usa e sperimenta? Possibile che siano così guerrafondaie?

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